Legge n. 443/2001 - 1?? programma delle opere strategiche. Asse viario Marche-Umbria e quadrilatero di penetrazione interna. (Deliberazione n. 13/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.

327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita', nella stesura conseguente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare

l'art. 4, comma 134 e seguenti, ai sensi del quale la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato; l'art. 4, comma 139, che demanda a questo Comitato di esercitare, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi di cui all'alinea precedente, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori; l'art. 4, comma 176, che autorizza ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alle leggi citate ai punti precedenti; l'art. 4, comma 177, secondo il quale i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato stesso al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.

51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che include - nel sottosistema dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica» - il progetto «Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna» (di seguito indicato come «Quadrilatero»), per il quale viene indicato

il costo complessivo di 1.807,599 Meuro; Vista la delibera 31 ottobre 2002, n. 93 (Gazzetta Ufficiale n.

30/2003), con la quale questo Comitato ha preso atto della configurazione infrastrutturale del progetto «Quadrilatero» e delle caratteristiche di rilevante innovativita' sotto l'aspetto finanziario e attuativo che esso presenta - tra cui la previsione dell'elaborazione di un «piano di area vasta» (PAV) quale strumento che, oltre a regolare l'intervento di infrastrutturazione viaria, organizza, lungo gli assi considerati, la distribuzione spaziale degli insediamenti produttivi e dei nodi logistici - e con la quale questo Comitato stesso ha invitato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a completare, con l'assistenza dell'Unita' tecnica - Finanza di progetto, i relativi approfondimenti, anche al fine di quantificare l'entita' di risorse alternative ai finanziamenti pubblici da considerare disponibili, e ha delineato le scansioni del percorso procedurale da seguire per pervenire all'approvazione della progettazione; Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.

87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.

248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera in data odierna n. 11 con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003; Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n.

443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni; Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006, che, tra l'altro, evidenzia, all'interno del programma approvato con la citata delibera, gli interventi che, per dimensione, incisivita' sul territorio e rilevanza su scala internazionale, rappresentano le opere chiave dell'azione avviata dal Governo nel settore infrastrutturale e tra i quali e' ricompreso il progetto «Quadrilatero»; Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, in ordine al primo programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l'elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo considerato e tra le quali e' incluso il progetto «Quadrilatero»; Vista la nota informativa del 19 dicembre 2003, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione a quanto previsto nella citata delibera n. 93/2002, ha relazionato sul grado di sviluppo dell'attuazione del progetto «Quadrilatero» a questo Comitato, che ha preso atto di detta informativa nella seduta del 19 stesso mese, e viste le considerazioni svolte al riguardo dalla regione Marche con nota 16 dicembre 2003, n. 10936/GAB; Vista la nota 1° marzo 2004, n. 115 - integrata con nota 12 marzo 2004, n. 145 - con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto «Quadrilatero», proponendo la presa d'atto del progetto generale, la presa d'atto del maxilotto n. 2 e l'approvazione, con prescrizioni, dei progetti definitivi della s.s. 76 «Val d'Esino», tratte «Serra S. Quirico-Albacina» e «Cancelli - Fossato di

Vico», e s.s. 318 di «Valfabbrica», tratta «Pianello-Valfabbrica»,

con l'assegnazione di 476 Meuro a valere sulle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dall'art. 4, comma 176, della legge n. 350/2004; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n.

13 (Gazzetta Ufficiale n. 66/2004 S.O.), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed e' stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non e' necessariamente correlata alla concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento; Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento; Considerato che, con la suddetta delibera n. 121/2001, questo Comitato aveva demandato al Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di selezionare alcuni progetti su cui l'Unita' tecnica - Finanza di progetto, istituita nell'ambito di questo Comitato dall'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, veniva chiamata ad effettuare studi pilota al fine di individuare i settori e le...

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