Protezione transitoria accordata a livello nazionale, alla denominazione , per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dal Consorzio dell'Asparago di Badoere, con sede in Badoere di Morgano (Treviso), piazza Indipendenza n. 2, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Asparago di Badoere», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 65096 del 20 settembre 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio dell'Asparago di Badoere, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Asparago di Badoere», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio dell'Asparago di Badoere, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Asparago di Badoere», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65096 del 20 settembre 2006, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Asparago di Badoere».

Art. 2.

La denominazione «Asparago di Badoere», e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Asparago di Badoere», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2006

Il direttore generale: La Torre

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'ASPARAGO DI BADOERE I.G.P.

Art. 1.

Denominazione

La denominazione «Asparago di Badoere» I.G.P. - nelle tipologie Bianco e Verde - e' riservata ai turioni di asparago che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione ai sensi del reg. CEE 2081/92.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

L'«Asparago di Badoere» deve essere costituito da turioni generati da piante della famiglia delle Liliacee, genere Asparagus, specie officinalis, varieta' «Dariana», «Dartagnan», «Larac», «Marte», «Thielim», «Zeno».

All'atto dell'immissione al consumo l'«Asparago di Badoere» I.G.P. deve essere:

intero;

sano;

privo di danni provocati da un lavaggio inadeguato;

pulito;

di aspetto e di colore fresco;

privo di parassiti;

privo di danni provocati da parassiti;

privo di ammaccature;

privo di umidita' esterna anormale;

privo di odore e/o sapore estranei;

croccante;

non vuoto;

non pelato.

Il taglio alla base dovra' essere netto e perpendicolare all'asse longitudinale, ed in particolare:

Asparago di Badoere

I.G.P. - Bianco.

...

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