DECRETO 22 luglio 2008 - Linee-guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell''asilo; modello di domanda di contributo relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell''asilo comprensivo del piano finanziario preventivo; schema descritti...

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, di seguito denominato «decreto-legge» che disciplina i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito denominato «Fondo»;

Considerato che, ai sensi del citato art. 1-sexies comma 2, con decreto ministeriale 28 novembre 2005, come modificato con successivo decreto ministeriale 27 giugno 2007, il Ministro dell'interno ha provveduto a:

stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalita' per la sua eventuale revoca;

assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuita' degli interventi e dei servizi gia' in atto.

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» e in particolare l'art. 13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno «si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'art. 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140», e che «con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo» da parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo;

Visto che in fase applicativa del citato decreto ministeriale 27 giugno 2007 e' emersa la necessita' di procedere a modifiche inerenti, in particolare, la durata degli interventi l'assegnazione dei punteggi, la formulazione dei criteri di ripartizione delle risorse nonche' l'utilizzo delle economie maturate nella fase di attuazione dei servizi da parte degli enti locali ammessi al contributo;

Rilevato altresi' che, aderendo a criteri di logica sistemica, si e' proceduto alla revisione ed all'aggiornamento dei quattro allegati: «A» concernente le «Linee guida»; «B» concernente il «Modello di domanda» comprensivo del Piano finanziario preventivo; «B1» recante lo schema descrittivo delle strutture di accoglienza; nonche' «C» relativo alle «Modalita' di dettaglio del cofinanziamento», che costituiscono tutti parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si adottano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, di seguito nominato «decreto qualifiche».

    Si adottano altresi' le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, di seguito nominato «decreto procedure».

    Rimane invariato il riferimento al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

    Pertanto, ai fini del presente decreto s'intende per: a) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria; b) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95; c) «rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non puo' o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 251/2008; d) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato; e) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese; f) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria; g) «domanda di protezione internazionale»: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 25/2008, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 si devono intendere per categorie vulnerabili, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140: «i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone per le quali e' stato accertato che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale».

    Ai fini del presente decreto, debbono ritenersi compresi nella categoria vulnerabile i soggetti che necessitano di assistenza sanitaria e domiciliare specialistica e/o prolungata e coloro che presentano una disabilita' anche temporanea. Infine, con riferimento alle donne in stato di gravidanza, debbono ritenersi comprese nelle categorie vulnerabili soltanto le donne singole.

    Art. 2.

    Durata degli interventi

  3. Il capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, sulla base della dotazione finanziaria a disposizione, stabilisce entro il 30 aprile dell'anno di presentazione delle domande, la durata annuale o pluriennale degli interventi per i quali gli Enti locali richiedono il contributo che, nel caso di pluriannualita' e secondo i principi della contabilita' generale dello Stato, verra' assegnato distintamente per ciascun anno della pluriannualita' stessa.

  4. Contestualmente, con lo stesso provvedimento viene fissata la capacita' ricettiva massima del Sistema in relazione alla durata annuale o pluriannuale degli interventi da finanziare. In presenza di risorse disponibili sul Fondo rispettato nella ripartizione il limite massimo dell'ottanta per cento del contributo del costo complessivo dei servizi di cui all'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge, la capacita' ricettiva massima fissata puo' essere superata fino ad esaurimento delle risorse.

  5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, con il presente decreto si invitano gli Enti locali a presentare la domanda di contributo per il biennio 2009/2010; per tale pluriannualita', capacita' ricettiva massima del Sistema e' quella gia' stabilita con provvedimento del capo Dipartimento del 30 maggio 2008.

    Art. 3.

    Presentazione della domanda

  6. Accedono alla ripartizione delle disponibilita' del Fondo, riservate al sostegno finanziario dei servizi di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge, gli enti locali, anche eventualmente associati, le loro unioni o consorzi che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei loro familiari, alla tutela dei rifugiati, dei titolari di protezione sussidiaria e, in via subordinata, ai sensi dell'art. 32, del decreto legislativo del 28 gennaio 2008 n. 25, degli stranieri beneficiari di protezione umanitaria.

    Per gli enti locali nel cui territorio opera un centro di accoglienza (CDA), ovvero un Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), la domanda di contributo puo' anche riguardare un progetto concernente l'attivazione dei servizi di insegnamento della lingua italiana, attivita' di animazione, di informazione e orientamento legale, di sostegno socio psicologico nonche' di informazione su programmi di rimpatrio volontario, da erogarsi previa autorizzazione del Prefetto, nell'ambito degli stessi Centri. Per i progetti che prevedono i predetti servizi, il costo complessivo da prendere a base per la determinazione del costo pro-die e pro-capite deve essere al netto dell'importo previsto per i servizi suddetti.

    Per accedere alla ripartizione del Fondo, gli enti locali presentano, in carta libera, domanda di contributo, sottoscritta dal rappresentante dell'amministrazione o dell'ente locale, utilizzando l'apposito modello riportato negli allegati «B» e «B1» del presente decreto, corredati dalla documentazione negli stessi specificata, che e' comunque indicata nelle linee guida contenute nell'allegato A e nell'allegato C del presente decreto.

  7. E' ammissibile una sola domanda di contributo per ogni ente locale anche se presentata in forma associata, come unione, consorzio. La presentazione di una seconda domanda di contributo da parte dello stesso ente e'...

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