Decreto ascensori, libretti casa e problemi vari nel settore immobiliare

AutoreCorrado Sforza Fogliani
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@1. Abolito il “valore normale” per le compravendite

La legge comunitaria 2008 ha abrogato le norme della cosiddetta Manovra Bersani-Visco (D.L. n. 223/06, convertito dalla L. n. 248/06) che avevano introdotto il riferimento al “valore normale” nelle cessioni di immobili.

In sostanza, con le disposizioni ora abrogate erano stati ampliati i poteri di rettifica esercitabili dagli uffici finanziari sia ai fini Iva sia ai fmi delle imposte sui redditi (di impresa). In particolare, ai fini Iva era stato consentito agli uffici - relativamente alle operazioni aventi ad oggetto la cessione di beni immobili e relative pertinenze - di rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva (senza prima ispezionare la contabilità del contribuente) quando il corrispettivo della cessione fosse dichiarato in misura inferiore al “valore normale” del bene, per tale intendendosi “il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi”. Espressione già prevista dalla legge, che con provvedimento dell’Agenzia delle entrate era stata fatta coincidere - in relazione agli immobili - con i valori dell’Osservatorio sui valori immobiliari dell’Agenzia del territorio (Omi). La dichiarazione di un corrispettivo inferiore al “valore normale” del bene integrava - sulla base delle norme ora abrogate - la prova dell’esistenza di operazioni imponibili o l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno luogo a detrazione. Cosa che in precedenza avveniva solo in presenza di elementi documentali che indicassero tali incongruenze (verbali, fatture ecc.).

Ora le disposizioni della Bersani-Visco sono venute a cessare. Ne consegue che d’ora innanzi l’eventuale differenza tra il corrispettivo pattuito ed il “valore normale” dell’immobile costituirà una mera “presunzione semplice”, dalla quale non potranno più conseguire accertamenti automatici.

@2. Verifica ascensori, una nuova tassa (occulta)

Il Coordinamento Registri Amministratori della Confedilizia ha avvertito gli amministratori condominiali aderenti che dallo scorso i settembre, per gli stessi così come per i proprietari di casa, è scattato l’obbligo di richiedere una verifica straordinaria degli ascensori, al momento della prima verifica ordinariamente prevista.

Il decreto del 23 luglio scorso - ha precisato il Coram - prevede infatti che, in occasione della prima verifica periodica già programmata, sia richiesta e fissata una verifica straordinaria su tutti gli ascensori installati prima dell’estate 1999 e che siano poi effettuati i conseguenti interventi di adeguamento degli impianti. Il tutto, con scadenze legate alla data di installazione degli impianti e alla data della verifica straordinaria.

Il Coram ha preso posizione contro questa “nuova tassa occulta” a carico di condòmini e proprietari di casa e contro questo nuovo adempimento imposto agli amministratori, all’evidenza per creare lavoro “buroindotto”, augurandosi, che sull’argomento intervengano anche le Associazioni dei consumatori, ad evitare ingenti spese alle famiglie italiane.

Al proposito è da segnalare che, fra queste, è intervenuta sinora (per quanto noto) Assoutenti, evidenziando che “è stato istituito un nuovo balzello a carico delle famiglie per fare contente le imprese di...

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