La s.r.l. artigiana pluripersonale dopo la riforma del diritto societario

AutoreMonica Cossu
Pagine523-551
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rivista di diritto privato Saggi e pareri
4/2013
La s.r.l. artigiana pluripersonale
dopo la riforma del diritto societario
di Monica Cossu
SOMMARIO: 1. La s.r.l. artigiana secondo la legge quadro.– 2. Riforma del diritto socie-
tario e s.r.l. artigiana. – 2.1. Segue: requisiti della s.r.l. artigiana e disciplina codicisti-
ca della s.r.l. I conferimenti. – 2.2. Segue: gli apporti d’opera diversi dai conferimenti.
2.3. Segue: Le “serie” di partecipazioni. I diritti particolari. – 2.4. Segue: la prevalenza
dei soci artigiani nel capitale e negli “organi deliberanti”. – 2.4.1. Segue: le decisioni dei
soci. – 2.5. Segue: i modelli di amministrazione. – 2.6. Segue: il trasferimento della
partecipazione. – 2.7. Segue: morte, recesso, esclusione del socio. – 3. Conclusioni.
1. La s.r.l. artigiana secondo la legge quadro
L’art. 13, co. 2, l. 5 marzo 2001, n. 57, ha introdotto nell’art. 5 della legge qua-
dro sull’artigianato1 il co. 3, dedicato alla s.r.l. artigiana pluripersonale.
Si denisce artigiana una s.r.l. con oggetto sociale artigiano2 che possegga tutti i
requisiti qualicanti individuati dalla legge quadro, alcuni dei quali sono riferibili alla
società artigiana in generale, altri alla s.r.l. artigiana in particolare. La s.r.l. artigiana
non è, dunque, un sottotipo a sé stante di s.r.l., dal momento che può acquistare,
perdere, riguadagnare la qualica artigiana senza alcun mutamento dell’atto costituti-
vo3, ma una società che, in presenza dei requisiti di cui sopra, può chiedere l’iscrizione
nell’albo provinciale delle imprese artigiane e godere delle provvidenze ivi previste.
1 Legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modiche e integrazioni.
2 Sono escluse dal novero delle attività artigiane, secondo l’art. 3, co. 1, legge quadro, le attività agricole,
quelle produttive di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste
ultime e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che non siano strumentali o accesso-
rie all’esercizio di un’attività artigiana.
3 M. Sciuto, Autonomia statutaria e coecienti di personalizzazione della quota nella s.r.l. artigiana, in RDS,
2009, p. 225. Il carattere artigiano dell’impresa può rappresentare, tuttavia, un vincolo nella formulazione
della clausola sull’oggetto sociale, osserva E. Loredo, La struttura dell’atto costitutivo e il sistema delle clau-
sole, in La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative, a cura di Farina, Ibba, Racugno e Serra, Milano,
2004, p. 27; adde M. Cavanna, Partecipazione e “diritti particolari” dei soci, in Le nuove s.r.l., a cura di Sara-
le, Bologna-Roma, 2008, p. 143, il quale ricorda che anche la parziale cessazione dell’attività svolta nel
campo di riferimento (ad esempio in un dato settore aziendale) potrebbe, di fatto, comportare una sostan-
ziale modica dell’oggetto sociale, e dunque la relativa decisione rientra tra le competenze inderogabili dei
soci secondo l’art. 2479, co. 2, n. 5.
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Saggi e pareri rivista di diritto privato
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L’iscrizione determina una “presunzione relativa di artigianalità” che non impedisce il
successivo disconoscimento della qualica4, e produce eetti costitutivi solo ai ni delle
agevolazioni creditizie, scali e previdenziali riservate al settore e delle provvidenze regio-
nali5 (non anche ai ni del privilegio generale mobiliare sui crediti di cui all’art. 2751 bis,
n. 5, c.c.6, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti)7. L’iscrivibi-
lità non ha a che fare, dunque, con la qualicazione civilistica della piccola impresa arti-
giana, che è governata dai parametri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 2083 c.c.8.
Del resto, la non iscrizione come la successiva cancellazione non impediscono
alla s.r.l. di perseguire di fatto un oggetto sociale artigiano, salvo che in questi casi
essa non potrà qualicarsi come “società artigiana” e non avrà accesso alle agevola-
zioni di cui si è detto9.
4 Cfr., in giurisprudenza, Cass., 3 aprile 1996, n. 3108, in Fall., 1996, p. 1097; Cass., 5 aprile 1996, n. 3184,
in Mass., 1996. E nel medesimo senso del valore “indiziario”, non vincolante, dell’iscrizione all’albo, Cass.,
21 aprile 1995, n. 4512, in Informaz. e Prev. , 1995, p. 618; App. Trieste, 18 novembre 1987, App. Trieste,
9 febbraio 1988, in Giur. comm., 1989, II, p. 720 ss., con nota di Capurso, Il privilegio dei crediti dell’impre-
sa artigiana, la legge-quadro e la normativa delle regioni a statuto speciale; Pret. Prato, 30 giugno 1994, in
Mass., 1995; Trib. Firenze, 2 agosto 1994, in Giur. comm., 1995, II, p. 726 ss., con nota di Iozzelli.
5 E. Gliozzi, L’imprenditore commerciale. Saggio sui limiti del formalismo giuridico, Bologna, 1998, p. 169. Le
provvidenze regionali sono elencate nell’art. 1, co. 2, della legge quadro, e riguardano, tra l’altro, l’accesso al
credito, l’assistenza tecnica, la formazione professionale e le agevolazioni all’esportazione.
6 Ai sensi dell’art. 2751 bis, n. 5, c.c., introdotto nell’art. 2751 bis per eetto della l. 29 luglio 1975, n. 426, han-
no privilegio generale sui mobili “i crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione
e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti”. Nega il privilegio all’impresa ar-
tigiana in quanto costituita in forma di s.r.l., a quanto consta, solo Trib. Modena, 15 luglio 2005, s.m.
7 La giurisprudenza di legittimità e di merito sono, in realtà, divise circa il valore da attribuire all’iscrizione
nell’albo provinciale ai ni del riconoscimento del privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2751 bis, n. 5,
c.c.: v. Cass., 4 febbraio 2009, n. 2713, in Fall., 2009, p. 386 ss., con nota di M. Ferro, Privilegio del credi-
to di s.n.c. artigiana, ove è detto che l’iscrizione nell’albo è ininuente rispetto al riconoscimento del privi-
legio generale mobiliare; nello stesso senso Trib. Firenze, 2 agosto 1994 (cit. in nt. 4). Altre pronunce, inve-
ce, hanno attribuito all’iscrizione all’albo valore decisivo in vista del riconoscimento del privilegio: tra le
altre, Trib. Milano, 25 maggio 2005, in Fall., 2006, p. 479; Trib. Milano, 7 febbraio 2007, in Guida al di-
ritto, 2007, n. 14, p. 56; Trib. Treviso, 16 novembre 2007, solo in Mass.
8 E. Gliozzi, op. cit., p. 166 ss.; M. Sciuto, op. cit., p. 224; Cass., 17 dicembre 1990, n. 11963; Cass., 6 otto-
bre 2005, n. 19508, e Cass., 4 febbraio 2009, n. 2713, (cit. in nt. prec.). Occorre, a tal ne, vericare la
sussistenza della natura dell’impresa acquisendo, a cura del creditore, la documentazione comprovante il
volume d’aari, la quantità di capitale investito e il numero di dipendenti. Puntualizza che è onere del cre-
ditore dimostrare la natura artigiana dell’attività attraverso la produzione di bilanci e altre scritture contabi-
li, ad esempio il libro matricola, e attraverso le dichiarazioni scali, Trib. Reggio Emilia, 31 maggio 2002,
in Banca dati Utet. Da ultimo, nello stesso senso, Cass., 31 maggio 2011, n. 12013, in Giur. it., 2012, p.
621 ss., con nota redazionale di R. Secondo. Nella fattispecie, la s.C. negava il riconoscimento della natura
artigiana a una s.a.s. in quanto dagli atti e dalle risultanze di causa non si evincevano né speciche qualiche
professionali (pertinenti all’attività artigianale) dei soci, né la prevalenza del lavoro sul capitale (ivi, p. 623).
E per la qualicabilità della s.r.l. artigiana come piccolo imprenditore (e il conseguente riconoscimento del
privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2751 bis, n. 5, c.c.,) v. infra, testo e nt. 10 e 11.
9 E v. l’art. 5, co. 8, l. n. 443/1985, ai sensi del quale “nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o
marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato, se essa non è iscritta all’albo ()”.

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