Statuto di impresa artigiana consortile nella forma della società cooperativa a responsabilità limitata (Art. 2615 ter c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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@Titolo I. Costituzione - scopo - sede - durata

@@Art. 1 - Costituzione

  1. È costituito tra imprese artigiane una società consortile nella forma della società cooperativa a responsabilità limitata denominata "Consorzio . . ." Per ragioni di mera brevità, saranno utilizzate nel presente atto, in luogo della denominazione sociale scritta per intero, le espressioni "Consorzio", "Società Consortile" o, semplicemente, "Società C.".

  2. Il Consorzio è iscritto al Registro Prefettizio delle cooperative, ad altri Albi, Registri, Ruoli, Schedari, ecc. obbligatori e, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può aderire ad Associazioni sindacali artigiane.

    @@Art. 2 - Sede

  3. Il consorzio ha sede legale nel comune di . . . , all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. c.c.1

  4. Il consorzio ha sede secondaria in . . .

  5. Con semplice decisione dell'organo amministrativo possono essere istituite o soppresse in Italia o all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali e uffici di rappresentanza.

  6. L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato sub 2.1.

  7. Spetta ai soci decidere il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso da quello indicato sub 2.1.

  8. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. Il socio ha l'onere in caso di cambio del domicilio di provvedere alla comunicazione. In difetto dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

    @@Art. 3 - Scopo

  9. Il Consorzio ha come scopo sociale ed esclusivo l'esportazione dei prodotti delle imprese associate e l'importazione di materie prime e semilavorati da utilizzarsi da parte delle aziende consorziate, nonché l'attività promozionale per realizzare dette iniziative.

    Nell'ambito dell'oggetto consortile, il Consorzio potrà curare in particolare:

    1. la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento diPage917 studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

    2. la prestazione di assistenza e consulenza tecnica e commerciale all'export;

    3. favorire lo sviluppo dell'impresa artigiana, in termine di crescita imprenditoriale, specializzazione produttiva, autonomia commerciale;

    4. la commercializzazione in nome proprio della produzione dei consorziati;

    5. la partecipazione ad enti ed organismi, anche economici, sia in Italia che all'estero, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra;

    6. ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità delle leggi in materia di incentivi a favore dei consorzi per l'esportazione. Per il conseguimento delle attività di cui sopra il consorzio può provvedere ad adottare tutte le iniziative più adeguate per la raccolta di contributi da Enti Pubblici e privati, in conformità alle disposizioni di legge.

  10. Il consorzio può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import - export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

  11. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività d'intermediazione mobiliare; del Dlgs 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 16 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 in materia d'intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

    @@Art. 4 - Durata

  12. La durata del consorzio è stabilita fino al . . . e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci.

    Oppure

    4.1 Il consorzio è costituito a tempo indeterminato. Il socio che intende recedere dalla cooperativa, ai sensi dell'articolo 2473 2° comma del c.c., deve comunicare all'indirizzo della sede sociale la dichiarazione di recedere con un preavviso (minimo sei mesi, massimo un anno) attraverso qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.

    4.2 La società si scioglie anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

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    @Titolo II. Dei consorziati

    @@Art. 5 - Mandato

  13. I singoli partecipanti al Consorzio, per tutta la durata della loro partecipazione conferiscono al Consorzio il più ampio mandato ad agire in nome e per conto di ciascuno di essi ed in nome proprio e per conto dei singoli consorziati.

  14. Il mandato si intende conferito agli organi del Consorzio previsti dal presente statuto nei limiti dei poteri a ciascuno di essi attribuiti ed unicamente per l'attuazione degli scopi consortili o per il soddisfacimento delle richieste di volta in volta effettuate dai singoli partecipanti.

    Il mandato è conferito a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento delle richieste dei partecipanti.

    @@Art. 6 - Requisiti dei consorziati

  15. Il numero massimo dei Consorziati è illimitato ed il numero minimo non può essere inferiore a quello previsto dall'art. 2 della Legge 21 febbraio 1989 n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle leggi che regolano le società cooperative Possono fare parte del Consorzio le imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 e le piccole e medie imprese industriali aventi i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della Legge 21 febbraio 1989 n. 83.

    È esclusa la partecipazione di imprese che per collegamenti tecnico - finanziari si configurano come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 4° della Legge 21 febbraio 1989 n. 83. Nella formazione della compagine consortile ove possibile potranno essere rispettate le disposizioni e le proporzioni previste dall'art. 6 della Legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Nell'ambito della gestione del Consorzio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione secondo le direttive e sotto la vigilanza dello stesso, possono essere costituite sezioni di consorziati alle quali partecipano i Consorziati operanti nei diversi settori produttivi e/o in particolari zone territoriali.

  16. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

    @@Art. 7 - Ammissione di nuovi consorziati

  17. Chi intende essere ammesso come consorziato deve presentare all'organo amministrativo del Consorzio domanda scritta, firmata dal titolare o legale rappresentante, contenente:

    1. se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;

    2. l'attività effettivamente svolta, la sede dove la stessa viene esercitata, il numero di codice fiscale e partita I.V.A.;

    3. certificato di iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane ovvero - trattandosi di impresa industriale - di certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

    4. dichiarazione di accettazione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili, nonché del regolamento interno;

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    5. l'ammontare della quota che si impegna a sottoscrivere e che non deve essere inferiore al minimo stabilito dalla legge 21/2/1989 n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni;

    6. dichiarazione attestante che né il legale rappresentante, né l'eventuale delegato non è stato e non è assoggettato a procedure fallimentari, né interdetto all'esercizio di attività imprenditoriale;

    7. per le società la domanda deve inoltre contenere: copia dello statuto od atto costitutivo e regolamenti interni.

      Ogni impresa deve indicare nella domanda la persona designata a rappresentarla a tutti gli effetti per i rapporti con il consorzio.

  18. La domanda di ammissione è di nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori del Consorzio su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

  19. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

  20. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

    In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

  21. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

    ...

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