DELIBERAZIONE 25 settembre 2012 - Modificazioni agli articoli 14 e 15 e introduzione degli articoli 15-ter e 153-quater del Regolamento della Camera dei deputati. (12A10350)

All'articolo 14, al comma 1 e' premesso il seguente:

01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attivita'

.

All'articolo 15, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva uno statuto, che e' trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni. Lo statuto individua in ogni caso nell'assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare, a maggioranza, il rendiconto di cui all'articolo 15-ter e indica l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del Gruppo.

2-ter. Lo statuto prevede le modalita' secondo le quali l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile destina le risorse alle finalita' di cui al comma 4. Lo statuto e' pubblicato sul sito internet della Camera.

2-quater. Lo statuto individua le forme di pubblicita' dei documenti relativi all'organizzazione interna del Gruppo, anche con riferimento agli emolumenti per il personale

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All'articolo 15, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:

3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari e' assicurata la disponibilita' di locali e attrezzature, secondo modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. E' altresi' assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo e' determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.

4. I contributi di cui al comma 3 sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attivita' parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonche' alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici

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Dopo l'articolo 15-bis e' aggiunto il seguente:

Art. 15-ter. - 1. Ciascun Gruppo approva un rendi-conto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza. In ogni caso il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dalla Camera, con indicazione del titolo del trasferimento.

2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una societa' di revisione legale, selezionata dall'Ufficio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un...

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