DECRETO 29 novembre 2007, n.255 - Regolamento di attuazione degli articoli 20, 21 e 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e in particolare gli articoli 20, commi 2 e 3, 21, comma 2 e 181, comma 1, lettera a), che fissano i principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari ed il termine per l'identificazione, con atto di natura regolamentare, dei tipi di dati trattati e delle operazioni effettuate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» e, in particolare, gli articoli da 23 a 26, che istituiscono il Ministero dell'economia e delle finanze e ne disciplinano l'ordinamento;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, il cui articolo 2 stabilisce che la dipendenza del Corpo della guardia di finanza dal Ministro delle finanze e' da riferirsi al Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante «Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981 istitutivo del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, di approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del Fondo medesimo;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», il quale, tra l'altro, disciplina i trattamenti effettuati per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici;

Visto il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 170 del 23 luglio 2005);

Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006);

Considerato che l'articolo 20 del decreto legislativo n. 196/2003 non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati da organi di pubblica sicurezza, o da altri soggetti pubblici per finalita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda specificatamente il trattamento e ritenuto, pertanto, di non includere nel presente regolamento i trattamenti effettuati per il perseguimento di tali finalita';

Considerato che il citato articolo 20, ai sensi dell'articolo 47 dello stesso decreto legislativo, non si applica ai trattamenti per ragioni di giustizia e, ritenuto, pertanto, di non includere nel presente regolamento i trattamenti effettuati, per il perseguimento di tale finalita', presso le segreterie delle Commissioni tributarie e la segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Ritenuta la necessita' di provvedere ad individuare, altresi', i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati dal citato Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze;

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoche' interamente mediante i siti Web o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalita' degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonche' la comunicazione dei dati a terzi;

Ritenuto necessario indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni, quelle che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato ed in particolare le operazioni di comunicazione a terzi, trasferimenti di dati all'estero ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 196/2003, di interconnessione, raffronti e diffusione;

Ritenuto, altresi', di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 196/2003, che questo Ministero deve necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Verificato, per quanto concerne i trattamenti di cui sopra, il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalita' perseguite, all'indispensabilita' delle predette operazioni per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonche' all'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni;

Acquisito in data 8 febbraio 2007 il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, commi 1, lettera g), 4 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 maggio 2007;

Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, adottato dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007;

Udito il parere definitivo del predetto Consesso n. 777/07 adottato dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007;

Visti la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota dell'Ufficio legislativo del 2 ottobre 2007;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e le operazioni eseguibili in relazione alle finalita' di interesse pubblico individuate da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Il testo degli articoli 20, 21 e 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario, e' il seguente:

Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.

Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata periodicamente.

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Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari). - 1. Il trattamento...

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