DECRETO 18 febbraio 2003 - Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.

18; Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.

267, con il quale e' stato emanato il regolamento che individua, nel Ministero degli affariesteri, gli uffici di livello dirigenziale generale e le relative funzioni, quale modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n.

233, con il quale e' stato emanato il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri; Visto in particolare l'art. 4, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267; Considerata l'opportunita' di rivedere il decreto 23 aprile 2001 del Ministro degli affari esteri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2001 relativo alla disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri; Sentite le organizzazioni sindacali; Decreta

Art. 1.

Ambito della disciplina Il presente decreto disciplina le articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri con il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, quale modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157.

Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e' disciplinata dal decreto del Presidente dalla Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, citato nelle premesse.

Art. 3.

Segretario generale e segreteria generale Il segretario generale ed il vice segretario generale sono assistiti nello svolgimento delle funzioni di coordinamento dell'attivita' dell'amministrazione da una "Unita' di coordinamento".

Nell'ambito della segreteria generale operano altresi'

  1. l'unita' di analisi e programmazione, che e' incaricata di svolgere ricerche, elaborare analisi e studi di previsione su temi strategici di politica estera; comprende un ufficio di statistica istituito a norma del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; b) l'unita' di crisi, che e' chiamata a seguire le situazioni internazionali di tensione e di crisi, nonche' ad adottare le misure necessarie per gli interventi operativi a tutela della sicurezza dei cittadini italiani all'estero, avvalendosi anche della collaborazione di altre amministrazioni ed Organi dello Stato; c) l'unita' per le attivita' di rilievo internazionale delle regioni e degli altri enti territoriali italiani, la quale cura i rapporti con le regioni e gli altri enti territoriali italiani per quanto attiene alle loro attivita' di relazione con l'estero.

Nell'ambito della segreteria generale opera anche il seguente ufficio

Ufficio I (Funzionari italiani presso le organizzazioni internazionali): promuove le candidature italiane presso le organizzazioni internazionali con particolare riguardo a quelle apicali; segue gli aspetti normativi e regolamentari attinenti ai funzionari internazionali; coordina in tale contesto l'azione delle direzioni generali e delle altre amministrazioni competenti.

Art. 4.

Cerimoniale diplomatico della Repubblica Il cerimoniale diplomatico della Repubblica e' articolato in quattro uffici, con le funzioni di seguito indicate

Ufficio I (Affari generali del Corpo diplomatico): affari generali del cerimoniale della Repubblica e del Ministero degli affari esteri; norme di cerimoniale; rapporti con il Corpo diplomatico; lettere credenziali; ambascerie straordinarie; immunita' e privilegi; accreditamenti e congedi dei capi di missioni diplomatiche; interventi di solidarieta'; Ufficio II (Corpo consolare. Organizzazioni internazionali.

Missioni speciali. Onorificenze): rapporti con il Corpo consolare; organizzazioni internazionali e missioni speciali; exequatur; carte d'identita'; questioni speciali e contenzioso con le rappresentanze estere; onorificenze; Ufficio III (Organizzazione visite): organizzazione delle visite di Stato e ufficiali in Italia di personalita' e delegazioni straniere ospiti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e del Ministro degli affari esteri; organizzazione delle visite di Stato e ufficiali all'estero del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri; Ufficio IV (Eventi internazionali di carattere multilaterale.

Servizio di traduzioni ed interpretariato): cura l'organizzazione degli eventi internazionali di carattere multilaterale in Italia ed all'estero; cura il servizio di traduzione e di interpretariato per le esigenze del Ministero; coordina il servizio di traduzione e di interpretariato in occasione delle visite di Stato, delle visite ufficiali e di lavoro in Italia e all'estero, nonche' in occasione di eventi internazionali di carattere multilaterale che hanno luogo in Italia ed all'estero.

Art. 5.

Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero L'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero adempie alle funzioni indicate all'art. 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e successive modificazioni, citato nelle premesse.

Art. 6.

Direzione generale per i Paesi dell'Europa La Direzione generale per i Paesi dell'Europa e' articolata in sei uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi e agli organismi regionali e sub-regionali di seguito indicati

Ufficio I (Paesi dell'Europa centro-settentrionale): Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Svizzera; Ufficio II (Paesi dell'Europa meridionale e Mediterraneo)

Andorra, Cipro, Francia, Grecia, Malta, Portogallo, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Sovrano Militare Ordine di Malta, Spagna, Turchia; Ufficio III (Paesi della penisola balcanica): Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Repubblica Federale di Jugoslavia, Slovenia; Ufficio IV (Paesi dell'Europa orientale, del Caucaso e dell'Asia centrale): Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Federazione Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizia, Moldovia, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan; Ufficio V (Paesi Baltici e dell'Europa centrale): Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Ungheria; Ufficio VI (Cooperazione regionale): Organismi regionali e sub-regionali, in particolare: Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo (BERS), Economic Commission for Europe (ECE), Iniziativa Centro Europea (InCE), Iniziativa Adriatico-ionica (IAI), Central European Free Trade Area (CEFTA), Consiglio d'Europa, Comitato interministeriale di coordinamento per le zone del confine nord-orientale e dell'Adriatico, seguiti degli Accordi di Osimo, Consiglio di cooperazione del Mar Baltico, Consiglio Euro-Artico di Barens, Consiglio di cooperazione economica del Mar Nero (BSEC), Comunita' degli Stati indipendenti (CSI), Gruppo di Visegrad, Patto di Stabilita' per il sud est Europeo, Processo di cooperazione per il sud est Europeo, Quadrilaterale, Southern European Cooperative Initiative (SECI). Questioni amministrativo-contabili.

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC, per le questioni attinenti ai Paesi di propria competenza.

Art. 7.

Direzione generale per i Paesi delle Americhe La Direzione generale per i Paesi delle Americhe e' articolata in quattro uffici, ciascuno dei quali svolge le funzioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, citato nelle premesse, in relazione ai Paesi ed agli Organismi regionali e sub-regionali di seguito indicati

Ufficio I (America settentrionale): Canada, Messico, Stati Uniti; NAFTA (North American Free Trade Association); Ufficio II (America centrale e Caraibi): Antigua, e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Costarica, Cuba, Dominica, El Salvador, Giamaica, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana, St. Kitts and Nevis, St.

Lucia, St. Vincent e Grenadines, Suriname, Trinidad e Tobago; ASC (Associazione degli Stati caraibici), CARICOM (Caribbean Community and Common Market), CARIFORUM (Caribbean Forum); SICA (Sistema Economico Centro Americano), AOSIS (Alliance of Small Island States), CABEI (Central American Bank for Economic Integration), OECS (Organization of Eastern Caribbean States), SIECA (Segreteria dell'Integrazione Economica Centroamericana); Ufficio III (America meridionale): Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru', Uruguay, Venezuela, MERCOSUR (Mercado Comun del Sur); CAN (Comunita' andina delle nazioni); Gruppo di Rio; Ufficio IV (Cooperazione regionale): organismi regionali e sub-regionali, in particolare: OSA (Organizzazione degli Stati americani); ALCA (Associazione di libero commercio delle Americhe), BID (Banco interamericano de Desarollo); SELA (Sistema economico Latino-Americano); ILLA (Istituto Italo Latinoamericano); ALADI (Associazione latinoamericana di integrazione); ECLAC (Commissione economica per l'America Latina ed i Caraibi).

Gli uffici predetti assicurano inoltre la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro in ambito PESC...

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