DECRETO 27 settembre 2002 - Articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge n. 25 del 1997 ed in particolare, gli articoli dal 6 al 10 relativi al Segretario generale della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2001, n.

172, recante il regolamento di organizzazione del Segretariato generale della difesa, con il quale sono state definite le strutture di livello dirigenziale generale del Segretariato stesso, rinviando ad apposito decreto del Ministro, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988, l'articolazione degli uffici di livello inferiore; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 137 alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 1998, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2000; Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; Decreta

Art. 1.

Finalita'

  1. Il presente decreto disciplina l'articolazione in uffici e relative competenze delle strutture del Segretariato generale della difesa, definite dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, citato in premessa.

    Art. 2.

    Ufficio generale del Segretario generale

  2. L'ufficio generale del Segretario generale e' articolato nei seguenti uffici

    1. 1o Ufficio (Studi e coordinamento generale), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti

    coordinamento generale delle attivita' del Segretariato; gestione della documentazione di interesse e coordinamento generale del flusso della corrispondenza di ufficio del Segretariato; studi e documentazione di interesse del Segretario generale; coordinamento delle attivita' attinenti al Comitato dei Capi di stato maggiore, al Consiglio superiore delle Forze armate ed al Comitato consultivo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496; b) 2o Ufficio (Programmazione finanziaria e bilancio), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti

    attivita' in materia di programmazione finanziaria e gestione del bilancio; attivita' inerenti all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di competenza del Segretariato; attivita' inerenti all'impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento in ordine alle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; supporto alla elaborazione dello stato di previsione del Ministero della difesa; attivita' in materia di programmazione e gestione del bilancio economico analitico; c) 3o Ufficio (Affari generali), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti

    affari generali ed esigenze organizzative e logistiche attinenti al funzionamento del Segretariato; gestione e conservazione della documentazione caratteristica; disciplina relativa all'impiego di automezzi del Ministero della difesa e ad altri servizi; d) Segreteria speciale, retta da un ufficiale con il grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti

    gestione della documentazione classificata; applicazione e controllo delle norme per la tutela del segreto; e) Servizio pubblica informazione, retto da un ufficiale con il grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti

    pubblica informazione e relazioni esterne.

    Art. 3.

    1o Reparto - Personale

  3. Il I Reparto - Personale e' articolato nei seguenti uffici

    1. 1o Ufficio (Personale militare), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti

    impiego (assegnazione ed avvicendamenti) del personale militare in servizio presso il Segretariato e coordinamento generale della materia nell'ambito dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; attivita' inerenti all'ordinamento ed agli organismi di protezione sociale dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; coordinamento delle attivita' in materia di concorsi per posti a status internazionale; coordinamento in materia di addestramento del personale e relativa programmazione tecnico-finanziaria; questioni attinenti al trattamento economico, allo stato, all'avanzamento ed alla disciplina del personale militare; onorificenze e decorazioni; b) 2o Ufficio (Personale civile), retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente di seconda fascia

    impiego (assegnazione ed avvicendamenti) del personale civile in servizio presso il Segretariato e coordinamento generale della materia nell'ambito dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; questioni attinenti all'organico del personale civile; problematiche inerenti...

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