DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 settembre 2012, n. 174 - Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 213 (Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, recante «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato»).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 19 settembre 2012) IL PRESIDENTE Premesso che:

la legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, norma specifica per il settore dei trasporti, che prevede la concessione di finanziamenti per interventi che favoriscono lo sviluppo del trasporto combinato, a favore dei soggetti privati che operano nel settore dei trasporti, dei traffici e della movimentazione delle merci, con esclusione del contro proprio, aventi almeno una sede effettivamente operante nel territorio del Friuli-Venezia Giulia;

il Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 7/2004 - Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato, predisposto dall'allora competente Direzione centrale della Pianificazione territoriale, della Mobilita' e delle Infrastrutture di trasporto, conforme a quello autorizzato alla Commissione europea ed approvato con proprio decreto n 0213/Pres. del 28 giugno 2004, in quanto Aiuto di Stato specificatamente autorizzato;

con decisione del 10 giugno 2010, n. 3788 con la quale la Commissione europea ha prorogato per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 il regime di aiuto n. 645/2009 concernente la richiamata legge regionale 7/2004 ed il suo relativo Regolamento di applicazione;

Visto il comma 2, dell'articolo 5 citato Regolamento che recita testualmente: 'Le domande riconosciute ammissibili ed inevase per carenza di fondi, rimangono valide, senza ulteriori formalita' e salvo esplicita rinuncia dell'interessato, anche per l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione.';

Considerato che tale previsione e' stata inserita con lo scopo di salvaguardare, vista la specificita' della norma, le istanze che dopo un anno dalla data di presentazione risultassero ancora inevase a causa di risorse a bilancio insufficienti;

Considerato altresi' che tale limite temporale era stato ritenuto il tempo massimo di attesa per la formale concessione del contributo in relazione ad adeguate disponibilita' finanziarie;

Rilevato che, a similitudine di quanto stabilito dalle precedenti decisioni della Commissione europea su tale regime di aiuto, anche nell'ultima citata decisione di proroga per il periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2015, l'impegno finanziario che la Regione aveva assunto in sede di rinotifica avrebbe dovuto comportare una adeguata posta di 12 milioni di euro, equivalenti a 2 milioni l'anno per il periodo di durata del regime;

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