L’art. 10 Della legge 251 del 5 dicembre 2005 (CD. Ex Cirielli)

AutoreAnna Francini
Occupazione dell'autoreAvvocato del foro di Pisa
Pagine104-107

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@1. Il regime transitorio nella giurisprudenza di merito e di legittimità antecedentemente alla sentenza della Corte costituzionale del 23 novembre 2006

L’art. 10 della l. 251/2005 detta la disciplina transitoria della “ex Cirielli”. Gli aspetti problematici della norma sono apparsi sin dall’inizio evidenti solo che si sia voluto attentamente soffermarsi sulla sua lettura.

La norma individua infatti l’oggetto della disciplina e prevede uno sbarramento di natura processuale che presidia alla sua operatività.

L’oggetto è individuato dall’art 10 comma 3 che lo fissa nei processi e procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge che abbiano a oggetto reati per i quali, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultino più brevi.

A quei processi, peraltro, i più brevi termini di prescrizione si applicheranno solamente a condizione che si tratti di processi o procedimenti pendenti in primo grado e per i quali non vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento.

In relazione all’oggetto vi è da dire che una lettura piana della norma sembra mostrare che essa non può che riferirsi alle disposizioni che hanno ad oggetto la fissazione di un termine prescrizionale più breve e/o più lungo.

Soccorre in tal senso il tenore della norma nella quale è operato un esplicito riferimento proprio alla durata “i termini di prescrizione risultano più brevi”.

Invero tale prospettazione, che appare ragionevole e conforme al dettato normativo, ha trovato conferma in una ordinanza resa dal Tribunale di Firenze sezione distaccata di Pontassieve che in relazione a una complessa vicenda processuale ha ritenuto, accogliendo in tal senso le osteggiate istanze difensive, che l’art. 10 si riferisca esplicitamente ed esclusivamente a quelle situazioni nelle quali l’effetto della legge si produce solo con riferimento alla fissazione di termini più brevi e/o più lunghi e non anche a quelle situazioni nelle quali l’applicazione della legge comporta comunque una riduzione di detti termini.

Il riferimento è ovviamente operato alla nuova disciplina della rilevanza sul termine prescrizionale dell’istituto della continuazione.

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L’esclusione del riferimento alla continuazione nell’art 158 c.p. ha infatti fatto sì che anche per i reati uniti dal vincolo della continuazione la prescrizione decorra dalla data di commissione di ciascuno di essi.

Invero tale lettura, che pare ineccepibile, non ha trovato conferma nella...

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