DECRETO 1 marzo 2012, n. 71 - Modalita'' di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino al 2010. (12G0092)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento sulla contabilita' generale dello Stato;

Visto la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, recante il regolamento di esecuzione della legge n. 49/1987;

Vista la legge n. 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme sul procedimento amministrativo e l'accesso agli atti amministrativi;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti;

Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, ed in particolare l'articolo 1, commi 15-bis e seguenti;

Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 2006, n. 366, con il quale sono state definite disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, recante regolamento in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, ed in particolare l'articolo 25;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 149, recante norme sulla gestione dei fondi dell'Amministrazione degli Affari Esteri per la cooperazione allo sviluppo;

Visto l'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente riforma e potenziamento dei controlli di regolarita' amministrativo contabile, ai sensi del quale sono fatte salve le speciali disposizioni normative vigenti in materia di controllo successivo;

Considerato che l'articolo 1, comma 15-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come per ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 2010, n. 149, detta innovative disposizioni in tema di rendiconti dei funzionari delegati incaricati di provvedere alle spese per interventi, progetti, programmi di cooperazione allo sviluppo;

Considerato che tali disposizioni, in vigore dal 1º gennaio 2011, sono basate sulla riferibilita' dei rendiconti ai singoli interventi di cooperazione, nonche' sui principi della dimostrazione dell'effettiva realizzazione dell'intervento e del raggiungimento degli obiettivi prefissati e sulla dimostrazione dei saldi contabili finali;

Considerato che l'applicazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo dell'ordinario regime delle rendicontazioni ha dato luogo al formarsi di un ingente arretrato, a motivo delle difficolta' di ricostruire lo sviluppo amministrativo e contabile di interventi, progetti o programmi che hanno interessato, in aree critiche, piu' esercizi finanziari;

Considerato che la legge n. 149/2010 si prefigge di evitare la contemporanea vigenza di regimi giuridici diversi e che il novellato articolo 15-quinquies della legge n. 80/2005 prevede che con regolamento emanato dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, sono stabilite modalita' di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino all'anno 2010;

Considerato che tale armonizzazione deve consistere, sulla base delle prescrizioni di legge, nel trasferimento dei principi che permeano il nuovo regime giuridico delle rendicontazioni anche ai rendiconti relativi agli interventi, progetti o programmi conclusi negli esercizi finanziari sino al 2010, con gli obiettivi della semplificazione non disgiunta dalla effettivita' dei controlli sulle spese eseguite dai funzionari delegati, oltre che dalla dimostrazione dei risultati conseguiti;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 novembre 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2011;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

  1. Nel quadro dell'armonizzazione di cui in premessa, alla rendicontazione delle spese sostenute dalle rappresentanze diplomatiche a valere sulle risorse destinate alla realizzazione dei programmi di cooperazione conclusi entro il 2010 si applicano le disposizioni del presente regolamento.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    Il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (

    Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato) e' pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.

    Il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 ( Regolamento sulla contabilita' generale dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130...

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