CIRCOLARE 2 febbraio 1999, n.7750 - Legge 18 novembre 1995, n. 596 - Ratifica della Convenzione sulle armi chimiche fatta a Parigi il 13 gennaio 1993 - Chiarimenti

Sono giunti a questa direzione generale alcuni quesiti in

ordine agli adempimenti che le aziende coinvolte sono tenute ad osservare in base alla legge n. 496/1995, cosi' come modificata dalla successiva legge n. 93/1997, recante la ratifica della Convenzione sulle armi chimiche fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

Al riguardo, richiamando le precedenti circolari di questa amministrazione n. 37877 del 4 aprile 1997, n. 358420 del 30 luglio 1997 e n. 775036 del 22 gennaio 1998, si precisa quanto segue

  1. Il termine "importazione" "esportazione" e

    "trasferimento", quali indicati nella circolare n. 37877 del 4 aprile 1997, si riferiscono ai flussi di sostanze chimiche rispettivamente da e verso i paesi non facenti parte della Convenzione e da e verso i paesi facenti parte della Convenzione. In pratica le due definizioni abbracciano tutti i flussi di sostanze chimiche in entrata ed in uscita dall'Italia e, come tali, rientrano nella piu' ampia definizione che commercialmente viene data ai termini "importazione" ed "esportazione". Lo spazio per collocare i dati relativi a tali voci e' indicato nei moduli di dichiarazione predisposti da questo Ministero contraddistinti dalle sigle

    Mini/In/ie2, Mini/in/ie3 nella circolare n. 37877; Mini/prev/ie2, Mini/prev/ie3, nella circolare numero 358420; Ie/1, Ie/2, Ie3 nella vigente modulistica riportata nella circolare n. 775036.

  2. Ogni eventuale cessazione, o variazione entro limiti di non dichiarabilita', di attivita' gia' assoggettate agli obblighi della Convenzione, e riguardanti esclusivamente la produzione e/o lavorazione e/o trasformazione di prodotti di tabella 2, comporta comunque l'obbligo di inoltrare dichiarazioni consuntive nulle per i successivi tre anni dall'avvenuta cessazione, o non dichiarabilita', dei composti indicizzati. Tale disposizione e' contenuta nell'art. 3 del par. A della parte VII dell'annesso alla Convenzione di Parigi.

  3. Ogni...

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