Argomenti condominiali, crollo dimore storiche e problemi vari

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine579-581
579
Arch. loc. e cond. 6/2015
Dottrina
ARGOMENTI CONDOMINIALI,
CROLLO DIMORE STORICHE
E PROBLEMI VARI
di Corrado Sforza Fogliani
SOMMARIO
1. Telefonate fastidiose. 2. Prescrizione oneri condominiali.
3. Domande alla politica. 4. Destinazione parti comuni. 5.
Delibere nulle e delibere annullabili. 6. Per un debito dello
Stato, crollano dimore storiche. 7. Parlamentari Pd contro
la patrimoniale. 8. La vera crisi, si rinuncia alla proprietà. 9.
Amianto, quando va rimosso.
1. Telefonate fastidiose
Un modo per difendersi dalle telefonate di marketing
indesiderate c’è: è quello di iscriversi gratuitamente nel
Registro pubblico delle opposizioni (le modalità per l’i-
scrizione e ogni utile informazione sono sul sito www.re-
gistrodelleopposizioni.it).
Attenzione: tale rimedio è valido solo per il futuro.
Quindi, se in passato si è dato il consenso all’utilizzo dei
propri dati personali anche ai f‌ini promozionali (per esem-
pio, perché si è compilata la scheda relativa ad un tes-
serina di un supermercato ecc.), è necessario revocarlo
(meglio se per iscritto e tramite una raccomandata con
ricevuta di ritorno). Per difendersi, comunque, dalle tele-
fonate indesiderate (come scritto da il Duemila nell’arti-
colo di cui al titolo riprodotto) conviene armarsi di tanta
pazienza e, quando gli operatori commerciali chiamino, è
opportuno chiedere loro (avendo contezza che dovrebbero
rispondere, anche se i più riattaccano, a gambe – per così
dire – levate) come abbiano avuto i nostri dati.
Così facendo, nel caso li abbiano acquisiti da un no-
stro atto di consenso, si può esercitare il diritto di revoca
dello stesso oppure, se il nostro numero è stato acquisito
dall’elenco telefonico, si può avvertire l’operatore che ci
si è iscritti nel Registro delle opposizioni e quindi non si
desidera più essere disturbati.
In linea generale, ogni qualvolta ci vengano richiesti
i nostri dati (ed il consenso ai f‌ini della privacy, tramite
la sottoscrizione della cosiddetta liberatoria), ci si deve
ricordare sempre di dare solo il consenso per l’uso stret-
tamente necessario a quello che stiamo facendo e negar-
lo – se non desideriamo – per l’uso a scopi promozionali/
commerciali (di solito, infatti, si appongono più f‌irme nel
modulo relativo) e a mezzo telefonico.
2. Prescrizione oneri condominiali
In quanto tempo si prescrivono i crediti del condominio
verso i singoli condòmini?
Della questione si è occupata più volte la giurispruden-
za, e l’orientamento ormai consolidatosi nel tempo è che
il termine prescrizionale sia di cinque anni. In tal senso si
veda, da ultimo, la sentenza n. 4489 del 25.2.’14, secondo
cui, avendo le spese condominiali “natura periodica”, il
relativo credito è soggetto al disposto dell’art. 2948, n. 4,
c.c., in base al quale soggiace a prescrizione quinquennale
tutto quello “che deve pagarsi periodicamente ad anno o
in termini più brevi”.
Ciò su cui non vi è uniformità di vedute è, invece, da
quando decorra tale periodo.
Secondo un orientamento (espresso peraltro anche
nella citata sentenza n. 4489/’14) il termine iniziale cui
far riferimento è la data della delibera di approvazione
della ripartizione del rendiconto (contestuale o successi-
vo all’approvazione di quest’ultimo).
Diversamente, secondo un altro indirizzo, la data da
prendere in considerazione, sempre per la decorrenza del
termine, è, più semplicemente, quella in cui è stato ap-
provato il rendiconto. In questi termini si è pronunciata
la Cassazione, con sentenza n. 15288 del 21.7.’05, secondo
cui “l’obbligo dei condòmini di contribuire al pagamento
delle spese condominiali sorge per effetto della delibera
dell’assemblea che approva le spese stesse” e non a se-
guito dell’approvazione del relativo riparto, se deliberato
successivamente. Questo perché – hanno spiegato i giudici
nella circostanza – la delibera con cui si approva lo stato
di ripartizione è “volta soltanto a rendere liquido un debito
preesistente” e può, peraltro, anche mancare ove esistano
le tabelle millesimali, le quali – tramite “una semplice ope-
razione aritmetica” – consentono “l’individuazione delle
somme concretamente dovute dai singoli condòmini”.
3. Domande alla politica
Perché i proprietari di immobili sono l’unica categoria
di contribuenti tassata, oltre che sull’eventuale reddito pro-
dotto dai loro beni, anche per il solo fatto di esserne pro-
prietari, con ben due imposte patrimoniali, l’Imu e la Tasi?
Perché le imposte patrimoniali immobiliari (Imu e
Tasi) si applicano persino sugli immobili inagibili e inabi-
tabili, sia pure al 50 per cento?

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