DECRETO 4 febbraio 2008 - Approvazione del regolamento di disciplina dell''area marina protetta «Isole Pelagie».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante «Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto dell'assessore per il territorio e l'ambiente della Regione siciliana datato 16 maggio 1995 di istituzione della Riserva naturale orientata «Isola di Lampedusa»;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, «Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto»;

Vista l'intesa generale in materia di aree marine protette tra il Ministero dell'ambiente e la Regione siciliana sottoscritta in data 7 marzo 2001;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche' in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Visto l'art. 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, contenente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita la segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 ottobre 2002 di istituzione dell'area marina protetta «Isole Pelagie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 21 marzo 2003, di affidamento in gestione provvisoria dell'area marina protetta «Isole Pelagie» al comune di Lampedusa e Linosa;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;

Vista la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isole Pelagie», formulata e adottata in data 4 luglio 2007 dal comune di Lampedusa e Linosa, in qualita' di ente gestore della medesima area marina protetta;

Vista l'istruttoria sulla proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isole Pelagie», svolta dalla segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;

Visto il parere espresso dalla commissione di riserva nella seduta del 9 giugno 2007 sulla proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isole Pelagie».

Considerato necessario procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isole Pelagie», formulato e adottato dal comune di Lampedusa e Linosa, in qualita' di ente gestore;

Decreta:

  1. E' approvato l'allegato regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Isole Pelagie», formulato e adottato dal comune di Lampedusa e Linosa, in qualita' di ente gestore.

Roma, 4 febbraio 2008

Il Ministro: Pecoraro Scanio

Allegato

(di cui all'art. 1) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

ISOLE PELAGIE

(ex art. 28, comma 6, legge 31 dicembre 1982, n. 979)

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

  1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta «Isole Pelagie», nonche' la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attivita' consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'art. 2 del decreto istitutivo 21 ottobre 2002 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attivita' consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini del presente regolamento si intende:

    1. «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio;

    2. «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

    3. «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

    4. «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;

    5. «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico- ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;

    6. «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

    7. «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate in modo individuale o in gruppo, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo, senza la conduzione di guide o istruttori;

    8. «locazione di unita' navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a far godere all'altra per un dato tempo l'unita' navale, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50;

    9. «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale;

    10. «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

    11. «natante», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

    12. «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

    13. «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

    14. «noleggio di unita' navale», il contratto con il quale l'armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere, con una unita' navale determinata, uno o piu' viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto e dagli usi, secondo quanto previsto all'art. 384 del codice della navigazione;

    15. «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;

    16. «pesca sportiva», l'attivita' di pesca esercitata a scopo ricreativo;

    17. «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

    18. «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative;

    19. «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999;

    20. «transito», il passaggio delle unita' navali all'interno dell'area marina protetta;

    21. «trasporto di linea», l'attivita' di trasporto passeggeri svolta da unita' adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di...

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