L'archiviazione in cassazione: quale termine per ricorrere?

AutorePapa Corrado
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che non tollera applicazioni analogiche od estensive impropriamente surrogatorie di una volontà del procedente p.m. (“domanda”), che deve essere enunciata expressis verbis ed in assenza della quale non possono offrirsene, per supposta continenza logica, sincopate letture retrospettive.

Per tanto l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, dichiarandosi cessate le due misure cautelari dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla p.g. applicata a Vincenzo Starita.

La cancelleria curerà gli adempimenti informativi previsti dall’art. 626 c.p.p. (Omissis).

giur

corte di cassazione penaLe
sez. iii, 23 giugno 2010, n. 24063 (ud. 13 maggio 2010)

pres. onorato – est. petti – p.m. montagna (diff.) – ric. p.o. in proc. z.

Indagini preliminari y Chiusura y Archiviazione y Richiesta del pubblico ministero y Avviso della richiesta alla persona offesa y Omessa notifica dell’avviso y Decreto di archiviazione y Ricorso per cassazione y Termine per l’impugnazione y Decorrenza y Onere di provarne l’intempestività y Incombe sul pubblico ministero.

. Spetta al P.M., che abbia omesso di notificare alla persona offesa l’avviso della richiesta di archiviazione, di dedurne e dimostrare l’eventuale intempestività del ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione proposto dalla persona offesa il cui termine di proposizione è di dieci giorni a far data dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza del procedimento. (In motivazione la Corte ha precisato che tale soluzione è imposta se la tardività non risulta dagli atti). (c.p.p., art. 408; c.p.p., art. 409; c.p.p., art. 606)

svoLgimento deL processo e motivi deLLa decisione

Con decreto del 19 marzo del 2008, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere disponeva l’archiviazione del procedimento

a carico di Z, indagato per il delitto di abuso sessuale continuato in danno della figlia.

Ricorre per Cassazione X, in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore Y, deducendo di non essere stata avvisata della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero nonostante che nell’atto di querela avesse dichiarato di volere essere informata.

Il ricorso è fondato.

L’art. 408, comma secondo, c.p.p., impone che l’avviso in ordine al deposito della richiesta di archiviazione sia notificato alla persona offesa, qualora questa abbia chiesto di essere informata. Secondo l’orientamento prevalente e comunque più recente di questa Corte dà luogo a nullità del decreto di archiviazione, deducibile con ricorso per Cassazione, l’omissione della notifica dell’avviso della richiesta alla persona offesa che abbia preventivamente richiesto di essere avvisata (Cass. n. 19929 del 2009; n. 17921 del 2009; n. 18666 del 2008) e ciò perché in ipotesi del genere si è in presenza di un vizio che, impedendo alla persona offesa ogni possibilità di contestare la richiesta di archiviazione, colpisce all’origine la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio proprio dell’udienza in camera di consiglio.

Per quanto concerne il termine per la proposizione del ricorso, trattandosi di provvedimento pronunciato de plano, il ricorso è svincolato dal rispetto dei termini di cui all’art. 585 c.p.p., ma non per questo è esercitabile fuori dal rispetto di qualsiasi termine. Esso è esercitabile nel termine ordinario di dieci giorni, il quale però decorre dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza del provvedimento (cfr. Cass. n. 17201 del 2009, n 741 del 2000; n 28613 del 2007; n 18666 del 2008).

L’eventuale intempestività del ricorso, se non risulta dagli atti, deve essere dedotta e dimostrata dal soggetto che ha determinato l’omissione ossia dal pubblico mini-stero.

Nella fattispecie dall’esame del fascicolo si è accertato che la persona offesa, nonostante l’esplicita richiesta avanzata con l’atto di querela, non è stata avvisata.

Il provvedimento impugnato deve essere quindi annul-lato senza rinvio, con trasmissione atti al Pubblico Mini-stero. (Omissis)

L’archiviazione in cassazione: QuaLe termine per ricorrere?

di Corrado Papa

1. Con la decisione in rassegna è stato annullato, “senza rinvio”, un «decreto» di archiviazione, ossia un

provvedimento emesso “de plano” - ai sensi dell’art. 409, comma 1, c.p.p. - dal g.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ciò perché la p.o. non era stata avvisata della richiesta di archiviazione avanzata dal p.m., nonostante che nell’atto di querela la medesima avesse dichiarato di volere essere informata dell’eventuale orientamento della pubblica accusa di voler rinunciare all’azione penale (1). E, conseguentemente, gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di quel Tribunale per la reiterazione del procedimento archiviativo.

Poiché il decreto annullato risaliva al 19 marzo 2008, mentre il ricorso era stato presentato a distanza di tempo, nella parte motiva la sentenza ha dovuto prendere posizio-

Arch. nuova proc. pen. 2/2012

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ne circa il termine per la proposizione dell’impugnativa, pervenendo alla triplice affermazione che segue:
1) “trattandosi di provvedimento pronunciato “de plano”, il ricorso è svincolato dal rispetto dei termini di cui all’art. 585 c.p.p., ma non per questo è esercitatile fuori dal rispetto di qualsiasi termine”;
2) “esso è esercitatile nel termine ordinario di dieci giorni, il quale decorre dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza del provvedimento” (2);
3) “l’eventuale intempestività del ricorso, se non risulta dagli atti, deve essere dedotta e dimostrata dal soggetto che ha determinato l’omissione ossia dal pubblico mini-stero”.

Successivamente detta zona della motivazione è stata fatta propria dall’Ufficio del Massimario, che così l’ha sintetizzata: “Spetta al p.m., che abbia omesso di notificare alla persona offesa l’avviso della richiesta di archiviazione, di dedurne e dimostrare l’eventuale intempestività del ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione proposto dalla persona offesa il cui termine di proposizione è di dieci giorni a far data dal momento in cui l’interessato ha avuto conoscenza del procedimento [rectius: provvedimento]. (In motivazione la Corte ha precisato che tale soluzione è imposta se la tardività non risulta dagli atti)”.

In tal modo il “dictum” ospitato nella sentenza n. 24063/2010 è assurto, nello scenario giurisprudenziale di legittimità, al rango di “precedente” particolarmente qualificato, con tutte le conseguenze che ne derivano (3). Ad esso, tuttavia, si affiancano altre massime, tenute presenti anche dal massimatore ed il cui esame appare imprescindibile ai fini di una chiara configurazione del quadro relativo al termine da rispettare in sede di ricorso contro un «decreto» di archiviazione adottato senza la preventiva notificazione del pur dovuto avviso della richiesta alla p.o. ed in mancanza, altresì, della (non prevista) notificazione di detto decreto alla stessa p.o.. Esse possono essere divise in due gruppi.

2. Secondo l’orientamento seguito da un primo, folto, “grappolo” di decisioni, il ricorso per cassazione, da parte della p.o. non avvisata, ma avente diritto all’avviso ex art. 408, comma 2, c.p.p., sarebbe proponibile senza l’osservanza dei termini di cui all’art. 585 stesso codice. Termini che, invece, vanno indiscutibilmente rispettati in caso di ricorso avverso una «ordinanza» di archiviazione emessa dal g.i.p., dopo il contraddittorio in camera di consiglio, disposto e sviluppatosi ai sensi dell’art. 409, comma 2, (nonché, sovente, pure dell’art. 410, comma 3) e dell’art. 127 del ripetuto codice di rito penale (4). Si sono mosse in questa direzione, tra le altre:
Cass. pen., sez. I, sent. n. 3642 del 30 settembre 1992 - 22 ottobre 1992 (5), la quale, nell’annullare, “con rinvio”, un decreto emesso dal g.i.p. di Modena il 28 giugno 1991, stabilì che “l’omesso avviso, alla parte (rectius: persona) offesa che ne abbia fatto richiesta (…) dell’(istanza di)

archiviazione del p.m. (rivolta al g.i.p.) viola il diritto a proporre opposizione, dando luogo a nullità...

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