DECRETO 4 maggio 2006 - Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1993 ´Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di olivoª, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 1993;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1993 ´Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di noceª, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1993 ´Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Pomoideeª, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1993 ´Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di agrumiª, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1995 ´Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di fragola (Fragaria \chi Ananassa)ª, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 1995;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997 relativo a ´Modificazioni al decreto ministeriale 31 dicembre 1992 relativo alle norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Prunoidee e dei relativi portinnestiª, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 4 giugno 1997;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003 sull'organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Ritenuta l'opportunita' di dettare disposizioni generali comuni relative alle norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle specie arbustive ed arboree da frutto nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica;

Sentito il parere del Comitato nazionale per la certificazione (CNC) nella riunione del 30 gennaio 2006;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 16 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Finalita'

  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la certificazione genetico-sanitaria volontaria del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica disciplinata dal decreto ministeriale del 24 luglio 2003, Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, di seguito denominato decreto ministeriale.

    Art. 2.

    Registrazione

  2. Per il riconoscimento della Fonte primaria delle specie arbustive ed arboree da frutto nonche' delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, deve essere presentata apposita domanda corredata dalla documentazione indicata all'art. 13 del decreto ministeriale, secondo le modalita' e la modulistica riportata nell'allegato 1 del presente decreto.

    Art. 3.

    Immissione dei materiali nel sistema di certificazione

  3. Per le accessioni libere da vincoli di libera moltiplicazione e' fatto obbligo al responsabile della conservazione della Fonte primaria di una nuova accessione registrata di consegnare i materiali di propagazione derivanti dalla Fonte primaria, unitamente alla documentazione prevista dai singoli disciplinari delle singole specie e alla dichiarazione di filiazione, di cui all'allegato 2 del presente decreto, ai Centri di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) che ne facciano richiesta.

  4. Per le nuove costituzioni o nel caso di carente disponibilita' di materiale di propagazione, il Comitato nazionale per la certificazione (CNC) puo' autorizzare:

    1. l'immissione di piante, prodotte sotto la responsabilita' del costitutore, nelle fasi di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP), di Premoltiplicazione (CP) e di Moltiplicazione (CM). Il costitutore deve sottoscrivere specifica dichiarazione di filiazione, come indicato all'allegato 2 del presente decreto;

    2. l'utilizzazione di tecniche di propagazione in vitro secondo quanto previsto dai disciplinari delle singole specie predisposti dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC);

    3. la realizzazione di sezioni incrementali secondo quanto previsto dai disciplinari delle singole specie predisposti dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC). Le sezioni incrementali nelle fasi di conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) e di Premoltiplicazione (CP) sono riconosciute dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC) ed autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Le sezioni incrementali realizzate nella fase di moltiplicazione (CM) sono riconosciute ed autorizzate dal Servizio fitosanitario regionale, competente per territorio.

    Art. 4.

    Conservazione per la Premoltiplicazione

  5. Le strutture dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) ed i mezzi necessari alla conservazione e alla produzione in vivo ed in vitro dei materiali di categoria ´Prebaseª devono rispondere ai requisiti tecnici indicati nei disciplinari adottati per le singole specie.

  6. I materiali di categoria ´Prebaseª devono soddisfare i requisiti fitosanitari indicati nei disciplinari adottati per singole specie.

  7. I controlli sul materiale di propagazione di categoria ´Prebaseª, previsti dai disciplinari delle singole specie, sono effettuati sotto la supervisione del servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e la responsabilita' del Centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP). Le analisi possono essere effettuate da laboratori accreditati ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 1997, pubblici o privati, riconosciuti idonei dal Servizio nazionale di certificazione (SNC).

  8. Presso il Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) devono essere tenute le mappe relative all'esatta collocazione delle accessioni presenti, nonche' un registro di conduzione, vidimato dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

  9. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) deve trasmettere, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ed al Comitato nazionale per la certificazione (CNC), una relazione sulla conduzione e sull'attivita' svolta nell'anno precedente, comprensiva delle relative mappe.

  10. La certificazione del materiale di propagazione di categoria ´Prebaseª, prodotto nei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP), avviene dopo la verifica dell'avvenuto attecchimento dell'innesto per le piante innestate, della radicazione per le piante autoradicate, e del possesso delle caratteristiche biometriche, previste dai disciplinari di produzione delle singole specie, nonche' del possesso delle caratteristiche biometriche, previste dai disciplinari di produzione delle singole specie, per i portinnesti.

  11. La certificazione del materiale di moltiplicazione di categoria ´Prebaseª prodotto in vitro avviene dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari delle singole specie predisposti dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC).

  12. Le operazioni di taglio ed innesto del materiale di ´prebaseª e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) e comunicate preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

    Art. 5.

    Premoltiplicazione

  13. Le strutture dei Centri di...

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