L'arbitrato nelle reti telematiche e il commercio elettronico: un rapido strumento di risoluzione delle controversie sorte nella "Rete delle reti"

AutoreFulvio Sarzana di S. Ippolito
Pagine271-280

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@1. L'arbitrato e le reti telematiche

Nel campo della giurisdizione, così come in quello della risoluzione alternativa delle controversie nel campo telematico possono essere seguite due metodologle: La prima considera direttamente applicabile il diritto, sia esso statale o sovranazionale alle controversie nascenti dagli scambi telematici. Gli adattamenti, necessari al mutato contesto in cui opera la rete telematica, vengono creati per evitare un'insanabile frattura nel sistema. Il secondo approccio considera il medium telematico come un diverso modo di intendere le relazioni tra soggetti con caratteristiche proprie. La considerazione è importante per capire se gli strumenti di trasmissione della volontà adoperati nella rete telematica possano considerarsi equiparabili a quelli già conosciuti o se la comunicazione via internet costituisca un substrato fisico a sé stante. Nel campo dei metodi di risoluzione delle controversie diversi dal procedimento cognitivo ordinario questo significa equiparare le modalità di trasmissione a quelle conosciute ed applicare dunque la disciplina, nazionale ed internazionale, esistente, o ipotizzare la nascita di un arbitrato telematico con modalità procedurali adeguate alle caratteristiche della rete telematica. Quale che sìa la soluzione prescelta un dato è certo: i metodi di risoluzione delle controversie, che potranno affermarsi nella rete telematica, contribuiranno, come sembra aver preso coscienza anche il legislatore comunitario, a deflazionare gli organi di giustizia e a rendere più effettiva la tutela del singolo consumatore telematico. Le procedure arbitrali, affiancate da uf-Page 272fici di mediazioni e ombudsman telematici, contribuiranno a rendere più effettiva la tutela giurisdizionale o giustiziale rendendo di attualità l'adagio volteriano secondo cui "miex vaut un mauvais accord qu'un bon proces" e costringendo i legislatori nazionali ad abbandonare, per particolari tipi di controversie, l'esclusivo approccio giuridico-centrico sin qui seguito.

La definizione di procedure arbitrali telematiche ha riguardato in primo luogo le organizzazioni internazionali interessate alla diffusione di metodi di risoluzione delle controversie fra imprese commerciali. Nonostante i procedimenti arbitrali commerciali e le regole esistenti dovessero essere considerate probabilmente applicabili agli arbitrati telematici, le organizzazioni internazionali hanno ipotizzato una serie di regole standard adottabili nel contesto del commercio elettronico.

Fra le prime rules in materia di arbitrati commerciali si segnalano quelle predisposte da organizzazioni quali lAmerican Arbitration Association (con il progetto the virtual magistrate di cui si dirà in séguito) e quello predisposto dalla International Chamber of Commerce.

In che rapporto queste forme di arbitrati o meglio queste rules siano con le fonti del diritto arbitrale internazionale, quali la Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961 che disciplina l'arbitrato commerciale, e la Uncitral Model law on International Commercial Arbitration, non è dato allo stato attuale comprendere, in considerazione del fatto che le regole approntate per l'arbitrato commerciale telematico generalmente non affrontano esplicitamente il rapporto tra le Convenzioni esistenti e le nuove regole dettando semplicemente una serie di regole procedurali specifiche della rete telematica.

L'approccio metodologico innovativo, sperimentato dalle organizzazioni internazionali, presuppone già risolto il problema della definizione dei procedimenti arbitrali telematici senza ipotizzare una adattabilità delle fonti regolamentari esistenti aia realtà telematica.

Il sistema delineato dal codice di procedura civile italiano, che è stato più volte modificato nel corso degli anni, deve invece presumibilmente essere adattato alla realtà telematica in quanto contiene alcune definizioni che mal si adattano al mutato contesto sociale della realtà dei traffici. La differenziazione fra arbitrato interno, arbitrato internazionale ed arbitrato estero con regole a volte differenti e discrasie normative evidenti è un esempio di tecnica legislativa ridondante, che può nuocere allo sviluppo Page 273 di queste forme di risoluzione delle controversie alternative alla giurisdizione ordinaria.

Si pensi, come si dirà in séguito, che il codice di procedura civile considera valida la videoconferenza a fini deliberativi solo per l'arbitrato internazionale, escludendo di fatto il ricorso a tale modalità comunicativa per l'arbitrato domestico.

Ciò significa che non sarà possibile validamente deliberare un arbitrato fra arbitri che risiedono sul territorio nazionale e sarà invece ipotizzabile un arbitrato "videotelefonico" tra un arbitro italiano ed uno residente all'estero.

@2. La validità delle decisioni arbitrali effettuate tramite la rete telematica

Passando ad analizzare più dettagliatamente la disciplina italiana in materia di arbitrato e la compatibilità di quest'ultima con la rete telematica è possibile evidenziare alcuni spunti di riflessione.

Le problematiche da risolvere relative all'arbitrato nell'ambito delle reti telematiche sono essenzialmente di tre tipi.

In primo luogo occorre stabilire se il mezzo...

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