Esercizio arbitrario e tutela giuridica del lavoro di modello fotografico dei cosiddetti centurioni

AutoreLuigi Favino
Pagine72-74

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@I. Consensi e reciproci diritti per le foto di gruppo col modello

Da diversi anni ormai è fiorita l'attività del ´figurante di stradaª nei panni del centurione romano che, indossando costumi dell'antica Roma, si propone ai turisti per fotografie di gruppo davanti ad un sito archeologico. Tale figura si inquadra nel nostro ordinamento giuridico con l'iscrizione nel registro degli esercenti ambulanti 1, che, come tali, possono essere soggetti di partita Iva e legittimati, pertanto, a richiedere un compenso a tutti quei turisti che si servano della loro opera per la partecipazione a foto di gruppo in costume d'epoca romano.

Se questo è l'inquadramento giuridico va d'altra parte delineata, più tecnicamente, la posizione dell'esercente il mestiere di centurione romano, come modello fotografico ed analizzata la natura di questo lavoro, che in generale può riferirsi a quello tout court del modello 2 ma che da questo si distingue per la marcata differenza tra la riproduzione di immagini del modello fotografico e quella di interpretazione di immagine che ne fa l'artista nell'opera pittorica, ad esempio.

Il modello fotografico in costume si differenzia dal modello dell'artista del mondo classico che, per la celebrità del quadro o della scultura poteva essere proiettato nel tempo e nello spazio soltanto attraverso le copie dell'originale 3.

Diversa la questione nel caso si tratti di un artista o fotografo di fama in contrapposizione ad uno completamente ignoto; come pure, per converso, quello di un modello qualsiasi rispetto ad un soggetto ritratto o fotografato che si identifica con un personaggio di larga risonanza (politica, cinematografica, etc.). Qui l'elemento consenso passa certamente in seconda linea in quanto superato da interessi di maggior rilievo (diritto di cronaca e di informazione) specie quando si tratti di foto o servizi fotografici 4.

D'altra parte deve distinguersi un aspetto particolare: alla riproduzione negli usuali cataloghi dell'opera dell'artista vale per sempre il consenso originariamente prestato al momento dell'esecuzione del ritratto da parte del modello, quando si indusse volontariamente a posare; ma alla riproduzione e alla diffusione delle immagini soprattutto fotografiche a scopo commerciale e quindi speculativo non vale assolutamente lo stesso consenso prestato in un primo momento, perché deve ritenersi illegittima quest'ultima finalità.

In definitiva può anche ammettersi che la riproduzione commerciale dell'opera possa essere liberamente effettuata solo quando e fin quando il diretto interessato, e cioè il soggetto ritratto, non esprima il suo Page 73 aperto e formale dissenso. Allorquando invece questi rompa il silenzio avanzando la rivendicazione dei danni derivanti dalla riproduzione per fine commerciale della propria immagine fotografica consentita magari per beneficenza, per tutti i suoi diritti potrà trovare ogni tutela in sede giudiziaria 5.

@II. I diritti irrinunciabili del modello nella diffusione o riproduzione per fini commerciali dell'immagine anche nel caso di mutilazione o trasformazione delle foto

Nella fattispecie Toscani, il noto fotografo, aveva richiesto la tutela del diritto d'autore sulle foto pubblicitarie che ritraevano come modella l'attrice Mita Medici per patente violazione contrattuale, per la trasformazione avvenuta per una campagna pubblicitaria successiva nella quale le foto apparivano in particolare modificate per le dimensioni e per l'inserzione di cose e personaggi estranei alle foto originali, pregiudicando l'onore e la reputazione del fotografo proprio a causa delle mutilazioni e delle modificazioni apportate alle foto, ottenendo giustizia dal Tribunale di Milano 6. Tuttavia anche la foto mancante del requisito della creatività gode ugualmente di protezione legale come da giurisprudenza costante della Corte di Cassazione 7.

Ma il problema sia della modificazione che della mutilazione delle foto è diventato enorme con l'avvento delle foto digitali, anche se il falso fotografico è sempre esistito e sembra che riguardi tanto le foto analogiche che quelle digitali, anche se la modificabilità delle prime, fornite di negativo, appare più difficile da realizzare, perché si dovrebbe intervenire su quest'ultimo o sulla stampa del positivo, lasciando delle tracce, comunque 8.

Al contrario, per le foto digitali la modificabilità sarebbe più facile perché si interviene direttamente sul file, ma con la possibilità di cancellare ogni traccia; cioè in sostanza per le foto digitali la stampa avviene dopo che sono state apportate eventuali correzioni o modifiche, quando ormai non si può più controllare se è stata modificata oppure no; quando diventa difficile se non impossibile risalire con certezza allo scatto ´originaleª, perché l'immagine stampata in digitale può essere il risultato di più modifiche e manomissioni senza darlo apparentemente a vedere. Questo è davvero preoccupante, se si pensa che le foto digitali potrebbero nei prossimi anni avviarsi a sostituire le classiche foto tradizionali, che senza motivi logici cominciano già a risentire di una qualche crisi commerciale. Uno studioso del settore, Santini Mario, ritiene a questo proposito che il costante progresso tecnologico nella fotografia e dell'informatica applicata ´... sta apportando un continuo ed importantissimo sviluppo, come ad esempio: le nuove macchine fotografiche...

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