DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 2011 - Deroga al limite del 20% di cui al comma 8, dell''articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dall''articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, per l''Azienda sanitaria locale 1 Avezzano, Sulmona e L''Aquila della regione Abruzzo. (11A09955)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del regime di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, concernente l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto in particolare, l'art. 7 del citato decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista;

Visto l'art. 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha esteso l'applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997, anche alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, comprese le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i policlinici universitari a gestione diretta, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli istituti zooprofilattici sperimentali e alle agenzie sanitarie regionali;

Visto in particolare, il comma 8, dell'art. 77-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto l'apertura di nuove contabilita' speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilita' speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilita' speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento;

Considerato che il comma 8, dell'art. 77-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, su richiesta delle regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilita' speciali;

Considerato che la Regione Abruzzo con note n. 251567 del 27 dicembre 2010 e n. 018644 del 25 gennaio 2011 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento, per un totale complessivo di Euro 14.828.180,20, relativamente all'Azienda sanitaria locale 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila;

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