D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2013
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. trasp.) 10 aprile 2013. Individuazione delle at-
tività degli uff‌ici periferici della Direzione generale per
la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti non rientranti nel campo di applicazione del
Serie gen. - n. 122 del 27 maggio 2013).
1. (Attività degli uff‌ici periferici della Direzione generale per
la Motorizzazione escluse dal campo di applicazione del de-
creto legislativo 8 aprile 2003, n. 66). 1. Al f‌ine di assicurare
la continuità del servizio, le disposizioni di cui agli articoli 3,
4, 5, 7, 8, 12 e 13 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e
successive modif‌icazioni, non si applicano al personale degli
uff‌ici periferici della Direzione generale per la Motorizzazio-
ne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, impegna-
to nelle attività:
a) di controllo nel settore dell’autotrasporto, svolte
in servizi congiunti con la Polizia stradale e le altre Forze
dell’ordine, nonchè di prevenzione e sicurezza stradale, in
collaborazione con i medesimi soggetti;
b) di revisione dei veicoli con massa massima autorizzata
superiore a 3,5 t;
c) connesse al conseguimento e mantenimento dei titoli
abilitativi alla guida;
d) relative ai controlli sulle cisterne dei veicoli adibiti
al trasporto di merci pericolose, in regime di ADR (Accordo
europeo sul trasporto di merci pericolose).
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, a tutela
della salute dei lavoratori, sono stabilite nell’articolazione
dell’orario di lavoro, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, modalità di recupero delle
energie psico-f‌isiche.
2. (Clausola di invarianza f‌inanziaria). 1. Dall’attuazione
delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della f‌inanza pubblica.
2. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente si
provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
f‌inanziarie disponibili a legislazione vigente.
II
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68. Regolamento recante modif‌iche
all’articolo 330 del decreto del Presidente della Repub-
blica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di commissioni
mediche locali (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 141 del 18
giugno 2013).
1. (Modif‌iche all’articolo 330 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495). 1. All’articolo 330 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le commissioni mediche locali sono costituite con
provvedimento del presidente della regione o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell’Azienda
sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-
legale.
2. La commissione è composta da un presidente, due mem-
bri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici
delle amministrazioni e corpi di cui all’articolo 119, comma 2,
del codice, tutti in attività di servizio, designati dalle ammini-
strazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della
commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad
amministrazioni diverse.
3. Il presidente della commissione medica locale è nomi-
nato, con provvedimento del presidente della regione o delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona re-
sponsabile dei servizi di cui al comma 1.
4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i
membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o
impedimento.
5. Nel caso in cui l’accertamento dei requisiti f‌isici e psi-
chici sia richiesto da mutilati e minorati f‌isici per minorazio-
ni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna
vertebrale, la composizione della commissione medica locale
è integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali
della riabilitazione, nonchè da un dipendente della Direzione
generale della motorizzazione del Dipartimento per i traspor-
ti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appar-
tenente ad uno dei prof‌ili per i quali è richiesta la laurea in
ingegneria. Qualora l’accertamento sia richiesto da soggetti
affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate,
la composizione della commissione può essere integrata ri-
spettivamente da un medico specialista diabetologo o alco-
logo.»;
b) ai commi 7 e 8, la parola: «unità» è sostituita dalla
seguente: «azienda»;
c) al comma 11, le parole: «Direzione generale della
M.C.T.C.» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale
della motorizzazione»;
d) al comma 14, le parole: «I certif‌icati» sono sostituite
dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 126,
comma 8, del codice, i certif‌icati»;
e) al comma 15, le parole: «dei trasporti e della naviga-
zione e a quello della sanità» sono sostituite dalle seguenti:
«della salute e alla regione competente» e le parole: «dall’ar-
ticolo 1, comma 2, del codice» sono sostituite dalle seguenti:
«dall’articolo 1, comma 4, del codice»;

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