L. 28 aprile 2014, n. 67

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leg
Rivista penale 6/2014
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
III
L. 17 aprile 2014, n. 62. Modif‌ica dell’articolo 416 ter del co-
dice penale, in materia di scambio elettorale politico-maf‌ioso
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 90 del 17 aprile 2014).
1. 1. L’articolo 416 ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 416 ter. - (Scambio elettorale politico-maf‌ioso). - Chiun-
que accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità
di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis in cambio dell’eroga-
zione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è
punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con
le modalità di cui al primo comma».
2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quel-
lo della sua pubblicazione nella Gazzetta Uff‌iciale.
IV
L. 28 aprile 2014, n. 67. Deleghe al Governo in materia di pene
detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionato-
rio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento
con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (Gaz-
zetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 100 del 2 maggio 2014).
CAPO I
DELEGHE AL GOVERNO
1. (Delega al Governo in materia di pene detentive non carce-
rarie). 1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti
legislativi per la riforma del sistema delle pene, con le modalità
e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere che le pene principali siano l’ergastolo, la reclu-
sione, la reclusione domiciliare e l’arresto domiciliare, la multa e
l’ammenda; prevedere che la reclusione e l’arresto domiciliari si
espiano presso l’abitazione del condannato o altro luogo pubblico
o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato
«domicilio», con durata continuativa o per singoli giorni della
settimana o per fasce orarie;
b) per i reati per i quali è prevista la pena dell’arresto o
della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo
quanto disposto dall’articolo 278 del codice di procedura penale,
prevedere che la pena sia quella della reclusione domiciliare o
dell’arresto domiciliare;
c) per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione
tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall’articolo 278
del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto
conto dei criteri indicati dall’articolo 133 del codice penale, pos-
sa applicare la reclusione domiciliare;
d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il giu-
dice possa prescrivere l’utilizzo delle particolari modalità di con-
trollo di cui all’articolo 275 bis del codice di procedura penale;
e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non
si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108
f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nel-
le lettere b) e c) con le pene della reclusione o dell’arresto in
carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad
assicurare la custodia del condannato ovvero quando il compor-
tamento del condannato, per la violazione delle prescrizioni det-
tate o per la commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile
con la prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze
di tutela della persona offesa dal reato;
g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effet-
ti dell’applicazione della reclusione e dell’arresto domiciliare, si
applichino, in ogni caso, i criteri di cui all’articolo 278 del codice
h) prevedere l’applicazione delle disposizioni di cui all’artico-
lo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non autoriz-
zato del condannato dal luogo in cui sono in corso di esecuzione
le pene previste dalle lettere b) e c);
i) prevedere, altresì, che per i reati di cui alle lettere b) e c)
il giudice, sentiti l’imputato e il pubblico ministero, possa ap-
plicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, con le
modalità di cui alla lettera l);
l) prevedere che il lavoro di pubblica utilità non possa essere
inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attività non
retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato,
le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato; prevedere che la prestazione
debba essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino
le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condan-
nato; prevedere che la durata giornaliera della prestazione non
possa comunque superare le otto ore;
m) escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola
pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo
a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa
e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per
l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e ade-
guando la relativa normativa processuale penale;
n) provvedere al coordinamento delle nuove norme in materia
di pene detentive non carcerarie sia con quelle di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, sia con quelle di cui alla legge 26 novem-
bre 2010, n. 199, sia con la disciplina dettata dal testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313, sia con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, tenendo
conto della necessità di razionalizzare e di graduare il sistema
delle pene, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative
applicabili in concreto dal giudice di primo grado.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati en-
tro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle f‌inanze. Gli schemi
dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del
Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere, corredati
di relazione tecnica, per l’espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i prof‌ili
f‌inanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere
emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale
termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spi-
rare del termine previsto dal primo periodo o successivamente,
la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella
redazione dei decreti legislativi di cui al presente comma il Go-
verno tiene conto delle eventuali modif‌icazioni della normativa
vigente comunque intervenute f‌ino al momento dell’esercizio
della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le
disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legi-
slative vigenti nella stessa materia.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell’ulti-
mo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono es-
sere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi,
con il rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonchè dei
principi e criteri direttivi di cui al comma 1.
4. Dall’attuazione della delega di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della f‌inanza
pubblica.
5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai
compiti derivanti dall’attuazione della delega con le risorse uma-
ne, strumentali e f‌inanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. (Delega al Governo per la riforma della disciplina sanziona-
toria). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini e con
le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o più decreti legislativi

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