L. 13 aprile 1988, n. 117

AutoreIvan Borasi
Pagine178-185
APPENDICE NORMATIVA
178
3.
L. 13 aprile 1988, n. 117. Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle
funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 88 del 15 aprile 1988).
1. Ambito di applicazione. – 1. Le disposizioni della presente legge si appli-
cano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, conta-
bile, militare e speciali, che esercitano l’attività giudiziaria, indipendentemente
dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all’esercizio
della funzione giudiziaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai magistrati che
esercitano le proprie funzioni in organi collegiali.
3. Nelle disposizioni che seguono il termine «magistrato» comprende tutti i
soggetti indicati nei commi 1 e 2.
2. Responsabilità per dolo o colpa grave. – 1. Chi ha subito un danno ingiu-
sto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudizia-
rio posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue
funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere
il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che
derivino da privazione della libertà personale.
2. Nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabi-
lità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del
fatto e delle prove.
3. Costituiscono colpa grave:
a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui
esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui
esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l’emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori
dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
3. Diniego di giustizia. – 1. Costituisce diniego di giustizia il rif‌iuto, l’omis-
sione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo uff‌icio quando,
trascorso il termine di legge per il compimento dell’atto, la parte ha presentato
istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustif‌i-
cato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non
è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data
del deposito in cancelleria dell’istanza volta ad ottenere il provvedimento (1).
2. Il termine di trenta giorni può essere prorogato, prima della sua scadenza,
dal dirigente dell’uff‌icio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di
deposito dell’istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il
dirigente dell’uff‌icio, con ulteriore decreto motivato adottato prima della sca-
denza, può aumentare f‌ino ad altri tre mesi il termine di cui sopra.
3. Quando l’omisione o il ritardo senza giustif‌icato motivo concernono la
libertà personale dell’imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque
giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell’istanza o coincide con il

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