D.L.vo 9 aprile 1948, n. 437
Autore | Ivan Borasi |
Pagine | 175-175 |
D.L.VO 9 APRILE 1948, N. 437
175
Appendice normativa
1.
D.L.vo 9 aprile 1948, n. 437. Proroga dei termini di decadenza in conseguen-
za del mancato funzionamento degli uffici giudiziari (Gazzetta Ufficiale n.
111 del 14 maggio 1948).
1. Qualora gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare regolarmente
per eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di
atti presso gli uffici giudiziari, o a mezzo del personale addetto ai predetti uffici,
scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cin-
que giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno
in cui è pubblicato il provvedimento di cui all’articolo seguente.
2. L’eccezionalità dell’evento e il periodo di mancato o irregolare funziona-
mento degli uffici giudiziari sono determinati con decreto del Ministro di grazia
e giustizia da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto a decor-
rere dal 15 marzo 1948.
2.
L. 7 ottobre 1969, n. 742. Sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 6 novembre 1969) (1).
1. Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a
quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di cia-
scun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il
decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito
alla fine di detto periodo (1).
La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall’art. 201 del co-
dice di procedura penale.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 40 del 13 febbraio 1985, ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non di-
spone che la sospensione ivi prevista si applica anche al termine di cui all’art. 5,
primo e secondo comma, della L. 25 giugno 1865, n. 2359.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 255 del 13 luglio 1987, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non dispone che
la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di cui all’art. 19, comma
primo, della L. 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo sostituito dall’art. 14 della L.
28 gennaio 1977, n. 10.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 278 del 23 luglio 1987, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non prevede la
sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale, relativamente ai proces-
si militari di pace.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 49 del 2 febbraio 1990, ha dichiara-
to l’illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non dispone
che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di
cui all’art. 1137 del cod. civ., per l’impugnazione delle delibere dell’assemblea
di condominio.
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