D.M. 3 aprile 2013, n. 48

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Rivista penale 6/2013
Legislazione
e documentazione
I
D.L.vo 5 marzo 2013, n. 26. Disciplina sanzionatoria per
la violazione delle disposizioni di cui al regolamento
(CE) n. 842/2006 su taluni gas f‌luorurati ad effetto
serra (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 74 del 28 marzo
2013).
(Estratto)
8. (Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 8 del
regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di controllo
dell’uso). 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque utilizza esaf‌luoruro di zolfo o preparati a base
di esaf‌luoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio,
salvo qualora la quantità di esaf‌luoruro di zolfo utilizzata
sia inferiore a 850 chilogrammi l’anno, è punito con l’arre-
sto da tre mesi a nove mesi o con l’ammenda da 50.000,00
euro a 150.000,00 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiun-
que utilizza esaf‌luoruro di zolfo o preparati a base di esa-
f‌luoruro di zolfo per il riempimento degli pneumatici, è
punito con l’arresto da tre mesi a nove mesi o con l’am-
menda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.
9. (Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 9 del
regolamento (CE) n. 842/2006 in materia di immissione
in commercio). 1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque immette in commercio prodotti e appa-
recchiature che contengono gas f‌luorurati ad effetto serra
elencati nell’allegato II del regolamento o il cui funziona-
mento dipende da tali gas, salvo che la data di fabbrica-
zione è precedente all’entrata in vigore del relativo divie-
to di immissione in commercio, è punito con l’arresto da
tre mesi a nove mesi o con l’ammenda da 50.000,00 euro a
150.000,00 euro.
II
D.M. 3 aprile 2013, n. 48. Regolamento recante modif‌i-
che al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecni-
che per l’adozione nel processo civil e e nel processo
penale delle tecnologie dell’informazione e della co-
municazione (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 107 del
9 maggio 2013).
1. (Modif‌iche all’articolo 18 del decreto del Ministro della
giustizia 21 febbraio 2011 n. 44). 1. L’articolo 18 del de-
creto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 è
sostituito dal seguente:
«Articolo 18 (Notif‌icazioni per via telematica eseguite
dagli avvocati) 1. L’avvocato che procede alla notif‌icazione
con modalità telematica ai sensi dell’articolo 3 bis della
legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di po-
sta elettronica certif‌icata documenti informatici o copie
informatiche, anche per immagine, di documenti analogi-
ci privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti
dalle specif‌iche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. Quando il difensore procede alla notif‌icazione delle
comparse o delle memorie, ai sensi dell’articolo 170, quar-
to comma, del codice di procedura civile, la notif‌icazione è
effettuata mediante invio della memoria o della comparsa
alle parti costituite ai sensi del comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere
visione degli atti del procedimento tramite accesso al
portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche
tramite il punto di accesso.
4. L’avvocato che estrae copia informatica per imma-
gine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’as-
severazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice
dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione
di conformità all’originale nella relazione di notif‌icazione,
a norma dell’articolo 3 bis, comma 5, della legge 21 genna-
io 1994, n. 53.
5. La procura alle liti si considera apposta in calce
all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento
informatico separato allegato al messaggio di posta elet-
tronica certif‌icata mediante il quale l’atto è notif‌icato. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica anche
quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del
quale è estratta copia informatica, anche per immagine.
6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’arti-
colo 3 bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è
quella completa, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.».
2. (Clausola di invarianza). 1. Dall’attuazione del pre-
sente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato.

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