D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75
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Arch. loc. e cond. 5/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli
come riferimento minimo inderogabile.
3. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province auto-
nome, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco
edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-eco-
nomiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli
edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio-economico
e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono:
a) individuare le modalità più opportune per garantire il
corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo
svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e
ispezione, anche:
1) ampliando il campo delle potenze degli impianti su cui
eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare
attenzione agli impianti a combustibile solido;
2) fissando requisiti minimi di efficienza energetica degli im-
pianti termici, migliorativi rispetto a quelli previsti dal presente
decreto;
3) differenziando le modalità e la cadenza della trasmissione
dei rapporti di efficienza energetica di cui all’articolo 8, comma 5;
b) istituire un sistema di accreditamento degli organismi
e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti
termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo
programmi per la loro qualificazione e formazione professionale,
tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto
e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera cir-
colazione dei servizi;
c) assicurare la copertura dei costi necessari per l’adegua-
mento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonchè
per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante
la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli
impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secon-
do modalità uniformi su tutto il territorio regionale.
4. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle di-
sposizioni di cui all’articolo 9, provvedono a:
a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, an-
che in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi,
stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all’articolo 9, com-
ma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e
per i distributori di combustibile;
b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti
termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica,
favorendo la loro interconnessione;
c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiorna-
mento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezio-
ne sugli impianti termici nonchè avviare programmi di verifica
annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione
dei cittadini.
5. Ai fini di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome
che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già
provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE in materia
di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione
degli impianti termici, provvedono ad adeguare le disposizioni
adottate alle previsioni del presente decreto.
11. (Sanzioni). 1. In relazione agli adempimenti di cui al pre-
sente decreto vigono le sanzioni previste dall’articolo 15, comma
5, del decreto legislativo, a carico di proprietario, conduttore,
amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6,
a carico dell’operatore incaricato del controllo e manutenzione.
12. (Abrogazioni). 1. È abrogato l’articolo 5 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.
2. Sono abrogati l’allegato I ed i seguenti articoli del decreto
a) articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4;
b) articolo 9;
c) articolo 10;
d) articolo 11, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 e 17.
13. (Copertura finanziaria). 1. All’attuazione del presente de-
creto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
II
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Regolamento recante disciplina dei
criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e
l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la
certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4,
comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 149 del 27 giugno 2013).
1. (Finalità e ambito di intervento). 1. Il presente regolamento
definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici,
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, di seguito de-
nominato «decreto legislativo», per le finalità di cui all’articolo 1
del medesimo decreto e per una applicazione omogenea, coordi-
nata e immediatamente operativa delle norme per la certificazio-
ne energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.
2. I requisiti professionali e i criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli
organismi a cui affidare l’ispezione degli impianti di climatizza-
zione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) , del decreto legi-
slativo, sono individuati dal decreto del Presidente della Repub-
blica 16 aprile 2013, n. 74, recante definizione dei criteri generali
in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale
ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per
usi igienici e sanitari, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del de-
creto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione
della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
2. (Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilita-
ti alla certificazione energetica degli edifici). 1. Ai sensi dell’arti-
colo 4, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo, sono abilitati
ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi ricono-
sciuti come soggetti certificatori:
a) i tecnici abilitati, la cui disciplina dei requisiti è riportata
al comma 2, lettera b) ;
b) gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti
nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con
un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico e la
cui disciplina dei requisiti è riportata al comma 2, lettera b) ;
c) gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare
attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di
ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accredita-
ti presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento di cui
all’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, o altro
soggetto equivalente in ambito europeo, sulla base delle norme
UNI CEI EN ISO/IEC 17020, criteri generali per il funzionamen-
to dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione,
sempre che svolgano l’attività con un tecnico, o con un gruppo
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