Appunti sul delitto di indebita utilizzazione di carte di credito o di pagamento

AutoreLuigi Fadalti
Pagine158-159

Page 158

L'art. 12 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, testualmente dispone che «chiunque, al fine di trarne profitto per sè o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni». Al comma 1, sono aggiunte, infine, le parole «Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sè o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificanti o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi».

La norma distingue al proprio interno tre autonome fattispecie:

a) l'utilizzo indebito, senza esserne titolari, di carte di credito o di pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;

b) la falsificazione o alterazione di carte di credito, di pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;

c) il possesso, ovvero la cessione o l'acquisto di tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati.

È stato appropriatamente rilevato come «la seconda e la terza ipotesi appaiono all'evidenza incentrate su condotte di palese contenuto illecito, ottenendo rispettivamente alla falsificazione e al commercio delle carte di credito falsificate, e dimostrano un'ontologica natura fraudolenta dei comportamenti in esse contemplati, tale da escludere ogni dubbio sulla affinità con comportamenti di inadempimento contrattuale» 1.

Più articolata e maggiormente complessa è, invece, la prima fattispecie poiché «incentrando la condotta di reato sull'uso della carta del credito», comprende comportamenti del tutto analoghi a quelli di utilizzo lecito della stessa ed affida ai due incisi «indebitamente» e «senza esserne titolare» la «delicatissima funzione di separazione tra il fatto lecito e l'illecito penale» 2.

In merito si sono formati due diversi orientamenti: - il primo, assolutamente dominante in dottrina e prevalente in giurisprudenza, afferma che la norma in questione investe solo i casi di difetto assoluto di titolarità della carta di credito, confinando la disfunzione del rapporto contrattuale nell'ambito dell'illecito civile e ciò in quanto «la norma penale de qua non è di certo scaturita dall'intenzione di moralizzare i rapporti tra utenti dei servizi creditizi ed i gestori di tali servizi, ma si colloca nell'alveo formale e culturale di una normativa ideata per frenare ed arginare il riciclaggio dei proventi di reato» 3; - il secondo, invece, rinvenibile in alcune pronunce...

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