Appunti sull'art. 2440-bis c.c.

AutoreMarco Speranzin
Pagine789-805
Marco Speranzin
Appunti sull’art. 2440-bis c.c.*
S: 1. Introduzione. – 2. La ratio della disposizione. – 3. Il problema dell’informativa agli azionisti.
– 4. L’applicazione residuale dell’art. 2343 c.c. e il signicato del divieto di esecuzione del conferimen-
to. – 5. Irrazionalità della limitazione del diritto dei soci al caso dell’aumento di capitale delegato:
estensione, in via diretta o analogica, del diritto dei soci previsto dall’art. 2440-bis c.c. all’aumento
deliberato dall’assemblea.
1. L’art. 2440-bis c.c., come noto, è stato introdotto dal d. lgsl. 4.8.2008, n. 142,
in attuazione della direttiva 2006/68/CE, e in particolare per tenere conto dell’art. 10-
bis, paragra 2 e 3, e dell’art. 10-ter, paragrafo 2, della seconda direttiva 77/91/CE (così
come inseriti proprio dalla direttiva 2006/68/CE).
Mentre le altre disposizioni introdotte da quest’ultima direttiva sono già state og-
getto di indagini approfondite1, l’art. 2440-bis c.c. è rimasto, per lo più, «ai margini» dei
commenti. E ciò nonostante la disposizione da un lato sia di rilevante importanza teori-
ca e pratica, in quanto rappresenta un ulteriore ampliamento dell’istituto della delega
all’organo amministrativo2, e in quanto si può immaginare che il maggior numero di
conferimenti con valutazione semplicata verrà eettuato a seguito dell’aumento del
capitale sociale, normalmente deliberato dagli amministratori; d’altro lato l’art. 2440-bis
c.c. presenti, anche ad un esame superciale, molteplici questioni interpretative e impre-
cisioni tecniche.
Basti pensare, con riferimento alle prime, al signicato del divieto di esecuzione del
conferimento entro un certo periodo (v. il comma 2°); oppure al problema dell’estensio-
ne, o meno, anche all’aumento del capitale non delegato del diritto dei soci di richiedere
una valutazione ex art. 2343 c.c., estensione che la disposizione sembrerebbe escludere.
Con riferimento alle seconde (ossia alle imprecisioni tecniche, almeno sulla base dei
princìpi e della terminologia nora consolidati3) si può menzionare sia la rubrica della
* Il presente scritto è aggiornato al 31.10.2010.
1 M. N, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, in Riv.
soc., 2009, 57 ss.; M.S. S, Attuazione della direttiva 2006/68/CE su conferimenti non in contanti,
acquisto di azioni proprie e assistenza nanziaria, in Notariato, 2009, 64 ss.; G. F jr, La nuova disciplina
dei conferimenti in natura in società per azioni: considerazioni generali, in Riv. soc., 2009, 253 ss.; N. A,
Il nuovo regime dei conferimenti in natura senza relazione di stima, in Riv. not., 2009, 295 ss.; F. C, Con-
ferimenti in natura «senza stima»: prime valutazioni, in Giur. Comm., 2009, I, 17 ss.; N.  L (a cura di),
La nuova disciplina dei conferimenti in natura senza stima, degli acquisti e delle altre operazioni su azioni pro-
prie, in Nuove Leggi Civ., 2009, 425 ss.; C. I, Osservazioni sulla stima dei così detti conferimenti senza
stima, in Giur. Comm., 2009, I, 929 ss.; L. S, Le veriche successive al conferimento «non in contan-
ti» in s.p.a. valutato secondo la nuova procedura semplicata, in GCo., 2010, 47 ss.; G. O, I sistemi
alternativi di valutazione dei conferimenti in natura nelle s.p.a., in Riv. dir. civ., 2010, I, 227 ss.
2 Si v. per tutti U. B, Delega per gli aumenti del capitale sociale e riforma organica delle società di capi-
tali, in Riv. soc., 2004, 1317 ss.
3 Secondo M. N (nt. 1), 116, si tratta di disposizione dalla formulazione a tratti incerta o poco coor-
dinata (posto che non si comprende la ragione della suddivisione in commi, e vi è almeno un inesatto rinvio
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disposizione (Aumento di capitale delegato liberato mediante conferimenti di beni in natu-
ra e di crediti senza relazione di stima), che prevede quale oggetto della liberazione me-
diante conferimenti non in danaro l’aumento del capitale, e non le azioni a fronte di
quest’ultimo sottoscritte (cfr., invece, gli artt. 2342, comma 3°, e 2441, comma 4°, c.c.);
sia il testo, secondo il quale – tra le altre osservazioni che si potrebbero fare – il conferi-
mento di beni in natura o di crediti viene deliberato (mentre secondo il lessico degli artt.
2438 ss. c.c. ciò che viene deliberato è l’aumento del capitale, che può essere sottoscritto,
qualora la decisione lo preveda, anche conferendo beni diversi dal danaro)4.
Ciò che, tuttavia, maggiormente interessa all’interprete sono i problemi applicativi
della disposizione, e su alcuni di questi vuole indugiare la presente analisi.
2. L’art. 2440-bis c.c. ha in primo luogo la funzione, comune all’art. 2440 c.c.
come modicato dal d. lgsl. 4.8.2008, n. 142, di adattare all’aumento del capitale socia-
le l’opzionale disciplina c.d. alternativa o semplicata della valutazione dei conferimenti
non in danaro (o, se si preferisce, dei conferimenti senza relazione di stima: v. la rubrica
dell’art. 2343-ter c.c.5) prevista in tema di costituzione della società; più precisamente,
di adattare tale disciplina al caso in cui la facoltà di aumentare il capitale sia stata dele-
gata all’organo gestorio. Pertanto, gli amministratori (e i consiglieri di gestione) devono,
al ne della corretta formazione del capitale sociale, accertare che non siano sopravvenu-
ti al momento della delibera consiliare di aumento «fatti eccezionali» o «fatti nuovi rile-
vanti» che rendano la valutazione del conferimento (e quindi: il prezzo dei valori mobi-
liari o degli strumenti del mercato monetario; il valore equo ricavato da un bilancio
approvato da non oltre un anno; il valore equo determinato da un esperto indipendente
e professionale) non più attendibile; accertare, in altre parole, che non siano sopravve-
nuti fatti che richiedano una stima ex art. 2343 c.c.6.
In secondo luogo, la disposizione ha la specica funzione di prevedere una discipli-
na caratteristica (ma, come si vedrà, non in ogni sua parte esclusiva) del solo aumento
del capitale sociale delegato.
interno, quello dell’ultima frase, che si riferisce alla dichiarazione di cui al secondo comma, mentre in realtà
avrebbe dovuto riferirsi al primo).
4 Si discute in merito alla legittimità di una clausola statutaria di generale ammissibilità dell’accettazione,
da parte degli amministratori, di apporti dei soci diversi dal danaro: si veda in senso favorevole A. M,
Una clausola statutaria in tema di aumento di capitale, in Riv. soc., 1957, 980, in senso contrario, invece, E.
G, Sottoscrizione e aumento del capitale sociale nelle s.p.a., Milano, 2001, 146. La nuova disciplina
potrebbe riaprire il dibattito su questo tema, anche in considerazione dell’interesse (dei soci di minoranza:
v. infra) ad inserire una clausola nello statuto che consenta i conferimenti in natura solo mediante il proce-
dimento ex art. 2343 c.c.
5 Anche se [v. F. C (nt. 1), 14; C. I (nt. 1), 933] almeno nel caso dell’art. 2343-ter, lett. b, c.c. una
perizia, seppure caratterizzata da una disciplina meno rigorosa, vi è comunque, e se, come notano con rife-
rimento alla semplicazione dell’aumento del capitale W. B -J. S, Die Reform der Kapitalauf-
bringung durch das ARUG, in ZGR, 2009, 820, «…ist die “vereinfachte Sachkapitalerhöhung”…letzlich
alles andere als “einfach”».
6 Su tali fatti e sul controllo che deve operare l’organo amministrativo v., con diverse posizioni, M. N
(nt. 1), 97 ss., G. F jr (nt. 1), 279 ss.; G. O (nt. 1), 240 ss.; N.  L, Art. 2343-quater, in
Nuove Leggi Civ., 2009, 436 ss. e, con interpretazione restrittiva, L. S (nt. 1), 56 ss.

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