DELIBERAZIONE 26 giugno 2003 - Adozione di misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale. (Deliberazione n. 67/03)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 giugno 2003, Premesso che

il combinato disposto degli articoli 1, comma 1 e 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), attribuisce all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) funzioni di regolazione dei servizi di pubblica utilita' dell'energia elettrica e del gas, al fine di garantire, tra l'altro, la «promozione della concorrenza e dell'efficienza»; l'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), prevede, tra l'altro, che sino alla data di assunzione da parte della societa' Acquirente unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente unico) della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati, come determinata dal Ministro delle attivita' produttive con proprio decreto, la societa' Enel S.p.a. assicuri la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalita'; l'art. 4, comma 9, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che la misura del corrispettivo per le attivita' svolte dall'Acquirente unico sia determinata dall'Autorita' e sia tale da incentivare la stessa societa' allo svolgimento delle attivita' di propria competenza secondo criteri di efficienza economica; l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che l'Autorita' fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione e di dispacciamento; Visti

la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE); la legge n. 481/1995; il decreto legislativo n. 79/1999 e sue modifiche e provvedimenti applicativi; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 207 del 3 settembre 1999 (di seguito: decreto 4 agosto 1999); il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000); Visti

l'art. 5 dell'allegato A alla delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorita'; la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01, concernente le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento di merito economico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito

deliberazione n. 95/2001); la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 277 nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 13 febbraio 2002 (di seguito: deliberazione n. 317/01) recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, riportate nell'allegato A alla medesima deliberazione; la deliberazione dell'Autorita' 7 marzo 2002, n. 36/02, recante modificazione e integrazione della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2001, n. 317/01, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio dispacciamento dell'energia elettrica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 36/02); la delibera dell'Autorita' 26 dicembre 2002, n. 226/02, recante definizione di direttiva alla societa' Enel S.p.a. per la cessione al mercato vincolato dell'energia elettrica importata per l'anno 2003; il documento per la consultazione concernente modificazioni delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e spunti tematici in materia di approvvigionamento delle risorse per il medesimo servizio, approvato dall'Autorita' in data 12 febbraio 2003 ed, in particolare, il capitolo 4 del medesimo documento; l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n.

27/03, recante modificazioni della deliberazione n. 317/01; la delibera dell'Autorita' 4 giugno 2003, n. 60/03, recante avvio di procedimento per la definizione di criteri e modalita' di un sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato e per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento (di seguito: delibera n. 60/03); il documento per la consultazione concernente misure transitorie per l'introduzione di condizioni per la trasparenza e la concorrenza nell'approvvigionamento di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento, approvato dall'Autorita' in data 4 giugno 2003 (di seguito: documento per la consultazione 4 giugno 2003); Considerato che

la societa' Enel S.p.a. (di seguito: l'Enel), in sede di allocazione della capacita' di trasporto sull'interconnessione Italia - Grecia, ha richiesto l'assegnazione di una quota di capacita' per il mercato vincolato, accedendo ad una fonte di approvvigionamento per il mercato vincolato diversa da quelle operative all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/1999, riguardanti i contratti di importazione di energia elettrica in essere alla data del 1° aprile 1999, e che in tal modo si realizzava una situazione di discontinuita' rispetto alle previsioni di tale decreto che limitavano l'operativita' dell'Enel ai soli vigenti «contratti e modalita»; in conseguenza di quanto sopra, con la delibera n. 226/02, l'Autorita' ha definito una direttiva all'Enel per la cessione al mercato vincolato dell'energia elettrica importata, in considerazione del fatto che l'Enel operava a motivo del mancato avvio dell'operativita' dell'Acquirente unico, nell'esercizio di una funzione vicaria di detto organismo ulteriore rispetto a quella interinale prevista dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n.

79/1999; l'Autorita' ha operato sul presupposto che la fine della suddetta fase interinale rendesse necessario e urgente adottare le determinazioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo n.

79/1999 per attivare le garanzie collegate alla gestione della fornitura del mercato vincolato: parita' di condizioni di accesso per i produttori in libera competizione e garanzia ai clienti finali di forniture in condizioni di efficienza del servizio e di massimo contenimento dei costi; successivamente e' emerso che l'operativita' dell'Enel, nell'esercizio della funzione vicaria di Acquirente unico, al di fuori della fattispecie di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, ha avuto anche, negli anni precedenti il 2003, una esplicitazione ben piu' ampia di quella prevista dall'art.

4 del decreto legislativo n. 79/1999, essendo stato definito un accordo con le societa' costituite ai fini della cessione di capacita' produttiva imposta dall'art. 8 del decreto legislativo n.

79/1999, in forza del quale e' stata innovativamente organizzata, rispetto alle condizioni contrattuali e modalita' vigenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/1999, la gestione dell'approvvigionamento del mercato vincolato; a seguito di specifica richiesta di informazioni formulata con nota dell'Autorita' in data 16 gennaio 2003, prot. PR/M03/77, i produttori che avevano preso parte al suddetto accordo nell'anno 2002 ed il Gestore della rete hanno illustrato all'Autorita', con separate comunicazioni

  1. i principali elementi della predetta organizzazione della gestione dell'approvvigionamento del mercato vincolato; b) il fatto che l'accordo fosse stato reiterato al completarsi delle diverse fasi del processo di dismissione da parte dell'Enel delle societa' di produzione individuate dal decreto 4 agosto 1999; c) il carattere meramente transitorio della predetta organizzazione della gestione dell'approvvigionamento del mercato vincolato, destinata ad essere utilizzata sino all'entrata in operativita' della societa' Acquirente unico S.p.a. e del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n.

    79/1999; d) il fatto che Gestore della rete avesse ritenuto appropriato interpretare l'assetto della disciplina del dispacciamento transitorio posto dalla deliberazione n. 36/2002 in maniera tale da ricondurre il piu' possibile l'approvvigionamento delle risorse per l'erogazione del servizio di dispacciamento e, in particolare, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica a copertura del programma differenziale nazionale di cui all'art. 8.1, comma 8.1.2 dell'allegato A alla predetta deliberazione, all'interno della procedura di approvvigionamento per il mercato vincolato in capo all'Enel; e) le difficolta' operative riscontrate nel corso dell'anno 2002, relative alla scarsa capacita' di adattamento della gestione alla variabilita' delle condizioni del sistema elettrico, e le criticita' nella programmazione degli impianti destinati al mercato vincolato, a causa dell'aumento progressivo e imprevedibile dei programmi di produzione per il mercato libero nell'ambito della contrattazione bilaterale; dal mese di gennaio 2003, d'intesa con gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, sono stati avviati approfondimenti congiunti riguardanti gli aspetti tecnici, economici e normativi afferenti l'istituzione di un regime transitorio...

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