COMUNICATO - Approvazione del bilancio di previsione per l''esercizio finanziario 2012 (12A02585)

L'anno 2011, il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 09.00, si e' riunito, in seguito a regolare convocazione, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009.

Sono presenti i componenti nel numero legale.

(Omissis).

Sul sesto punto della seduta pubblica (Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2012),

(Omissis)

Il Consiglio, all'unanimita', approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012.

(Omissis).

Non essendovi altro da deliberare il pres. de Lise alle ore 12,30 dichiara chiusa la seduta.

Roma, 16 dicembre 2011

Il Presidente: de Lise

Allegato

Note preliminari al bilancio di previsione 2012

  1. Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali relativo all'esercizio finanziario 2012 e' stato predisposto ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento di autonomia finanziaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 28 marzo 2003, nel rispetto delle norme di contabilita' pubblica.

    Limitatamente all'esercizio finanziario 2012 permane la struttura articolata per centri di responsabilita' amministrativa e per unita' previsionali di base. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, ormai completata la revisione del Regolamento di autonomia finanziaria, che ha debitamente assunto quale punto di riferimento la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge quadro di contabilita' e finanza pubblica), la proiezione triennale dei conti di previsione sara' redatta per programmi, ognuno dei quali esporra', in modo distinto ed aggregato, le spese correnti, per il personale, per l'informatica, per beni e servizi e in conto capitale. All'interno di ogni aggregato le spese saranno suddivise in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, con l'indicazione della natura rimodulabile o non rimodulabile, discrezionale o obbligatoria.

    Per l'esercizio finanziario 2012 si da' comunque conto, nell'allegato A, della classificazione della spesa, introdotta con la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2007, n. 21, e parte integrante della riforma della finanza e della contabilita' pubblica di cui alla citata legge n. 196/2009. Nel detto allegato sono esposte in sintesi le risorse preventivate per il finanziamento dei tre programmi ipotizzabili (giustizia amministrativa di primo grado; giustizia amministrativa di secondo grado e funzione consultiva, attivita' di Governo, affari generali e servizi amministrativi) per la realizzazione della missione «giustizia amministrativa», utilizzando la struttura per macroaggregati di spesa (funzionamento, interventi, investimenti), con l'indicazione dei centri di responsabilita' amministrativa a cui affidare la gestione delle risorse finalizzate alla realizzazione di ogni programma.

    E' altresi' allegato un prospetto (A1) indicativo delle spese rimodulabili, con la specificazione che sono spese che nella generalita' dei casi hanno subito una decurtazione lineare del 15%, rispetto alla previsione del 2010, e quindi non solo non ulteriormente riducibili, ma necessariamente da reintegrare.

    Sono altresi' esposte le spese non rimodulabili o comunque inderogabili ed incomprimibili, in ossequio all'art. 20 della citata legge n. 196/2009.

    L'allegato B espone la spesa disarticolata in capitoli, denominati ma privi di numerazione, permanendo la struttura articolata in centri di responsabilita' amministrativa ai fini della gestione e della rendicontazione.

    La forte carenza di personale di supporto assegnato alla giustizia amministrativa e' stata rappresentata da lungo tempo in tutte le sedi opportune, evidenziando che la criticita' della situazione non consente il decollo del processo di riorganizzazione delle strutture, che dovrebbe avere come punto di avvio la piena attuazione del regolamento di organizzazione, che, emanato nel febbraio 2005, non puo' ricevere piena applicazione soprattutto nelle aree piu' significative di intervento (istituzioni di due direzioni generali, istituzione del nucleo per il controllo strategico od organismi equivalenti, istituzione dell'ufficio per il controllo di gestione) a causa delle ridotte dimensioni del ruolo organico della giustizia amministrativa, che inibisce ab imis l'istituzione di strutture precipuamente finalizzate al buon andamento ed alla razionalizzazione degli apparati.

    Gli effetti negativi di un organico sottodimensionato sono stati aggravati negli ultimi anni da un continuo decremento del personale in servizio; anche se e' da evidenziare che nel corso del 2011, a seguito di un particolare mirato impegno, si e' provveduto alla copertura almeno parziale delle numerose vacanze dell'organico dirigenziale. Ad inizio 2011 oltre il 40%, degli Uffici dirigenziali dei Tribunali amministrativi regionali risultavano privi di dirigente titolare, ad inizio 2012 risultano vacanti poco meno del 27% delle sedi.

    Non di minor rilievo e' stato l'esodo del personale di magistratura nel triennio 2009/2011 (a fine esercizio 2011 risultano vacanti complessivamente n. 98 posti) che ha comportato uno sforzo organizzativo di tutto rilievo per garantire comunque l'assolvimento dei compiti istituzionali.

    Nel corso del 2011 e' proseguita l'attuazione del programma di assunzioni straordinarie autorizzato dalla legge finanziaria per il 2007 - che previde, una prima e sottostimata provvista di personale amministrativo determinata in 50 unita' - con l'assunzione in servizio di 18 unita' di personale tecnico, indispensabile a dare supporto al pieno utilizzo del nuovo sistema informativo della giustizia amministrativa, nonche' con l'espletamento del concorso pubblico per il reclutamento di personale amministrativo dell'area III (direttiva), di cui si prevede l'assunzione in...

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