Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.a. per l'anno 2006. (Deliberazione n. 19/06/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 30 maggio 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, gli articoli 19 e 44;

Vista la delibera n. 160/03/CONS, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato per l'anno 2001"» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2003;

Vista la delibera n. 3/03/CIR, recante «Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2003;

Vista la delibera n. 1/05/CIR, recante «Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2005», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005;

Vista la delibera n. 49/05/CIR, recante «Interpretazione della delibera n. 1/05/CIR: disposizioni concernenti le modalita' di gestione del servizio di accesso disaggregato condiviso di Telecom Italia S.p.a.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 4 agosto 2005;

Vista la delibera n. 4/06/CONS, recante «Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 34/06/CONS, recante «Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 12 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi delmercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2006;

Vista la delibera n. 45/06/CONS, recante «Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2006;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2006, n. 145, recante «Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2006;

Considerato che Telecom Italia S.p.a. ha reso pubblica la propria offerta di riferimento per l'anno 2006 in data 28 ottobre 2005;

Vista la lettera di Telecom Italia S.p.a. del 7 ottobre 2004, con cui la suddetta societa' ha comunicato all'Autorita' gli impegni assunti nei confronti degli operatori nell'ambito del procedimento A351 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato validi fino al 31 dicembre 2006;

Considerato che Telecom Italia risulta notificata nel mercato nazionale dell'interconnessione su rete fissa, ai sensi della delibera n. 160/03/CONS, e che il codice delle comunicazioni (decreto legislativo n. 259/2003) prevede che (art. 19, comma 9) «Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come operatori che detengano una quota di mercato significativa nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato n. 1 parte I della direttiva n. 97/33/CE o della direttiva n. 98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all'analisi di mercato di cui al presente articolo. Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati ai fini del suddetto regolamento»;

Considerato che nel codice delle comunicazioni viene, inoltre, previsto, all'art. 44, comma 1, che «Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del codice in materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoche' tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano efficacia le deliberazioni adottate dall'Autorita', relativamente ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente»;

Ritenuto che ai sensi della normativa richiamata la valutazione con eventuali modifiche dell'offerta di riferimento 2006 debba essere svolta sulla base degli obblighi regolamentari previgenti alla data di entrata in vigore del codice delle comunicazioni;

Ritenuto, altresi', che, per i servizi di accesso disaggregato, l'offerta di riferimento 2006 in esame debba essere applicata dal fino al 3 marzo 2006, data in cui entra in vigore la nuova offerta di riferimento predisposta ai sensi della delibera n. 4/06/CONS, da approvarsi con separato provvedimento;

Considerato quanto segue:

  1. Il rispetto del network cap.

  2. Le condizioni economiche dei servizi presenti nell'offerta di riferimento soggetti al meccanismo di controllo del network cap devono rispettare i vincoli di cui all'art. 5 della delibera n. 3/03/CIR:

    1. servizi di interconnessione a livello SGU: IPC -8%;

    2. servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: IPC -6%;

    3. servizi di interconnessione a livello doppio SGT: IPC -3,75%;

    4. servizi accessori: IPC --IPC.

    La variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo (IPC) relativa al mese di giugno 2005 (calcolata a partire dal 1° luglio 2004), indicata dall'ISTAT ed utilizzata dall'Autorita' nella definizione del valore netto del vincolo di variazione dei panieri, e' pari al 1,7%. Tale indice e' calcolato come variazione percentuale della media su dodici mesi dell'indice dei prezzi al consumo (senza tabacchi) per famiglie di operai ed impiegati. In linea con quanto adottato per le approvazioni delle offerte di riferimento 2003, 2004 e 2005, tale variazione percentuale e' calcolata a partire dall'indice medio su dodici mesi valutato con tutte le cifre decimali di cui alla base dati ISTAT.

  3. Nel corso del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento 2005 l'Autorita', con la delibera n. 1/05/CIR, aveva rilevato una variazione del valore dei panieri pari a:

    1. servizi di interconnessione a livello SGU: -10,88%;

    2. servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: -7,09%;

    3. servizi di interconnessione a livello doppio SGT: -2,63%;

    4. servizi accessori: -7,25%; in luogo dei valori obiettivo per il 2005 di:

    5. servizi di interconnessione a livello SGU: -5,80%;

    6. servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: -3,80%;

    7. servizi di interconnessione a livello doppio SGT: -1,55%;

    8. servizi accessori: 0,06%.

  4. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della delibera n. 3/03/CIR, eventuali riduzioni dei valori dei panieri superiori a quelle imposte sono computabili ai fini del rispetto del vincolo dell'anno successivo. Tale variazione ha comportato pertanto la maturazione di un credito pari a:

    1. servizi di interconnessione a livello SGU: 5,08%;

    2. servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: 3,29%;

    3. servizi di interconnessione a livello doppio SGT: 1,08%;

    4. servizi accessori: 7,31%.

  5. Tanto premesso, i vincoli di cap previsti dai commi 1, 2, 3, 4 dell'art. 5 della delibera n. 3/03/CIR risultano:

    1. servizi di interconnessione a livello SGU: -1,22%;

    2. servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: -1,01%;

    3. servizi di interconnessione a livello doppio SGT: -0,97%;

    4. servizi accessori: 7,31%.

  6. L'esame delle variazioni dei panieri presentati da Telecom Italia, in allegato A, ha evidenziato tuttavia le seguenti variazioni percentuali:

    1. servizi di interconnessione a livello SGU: -1,01%;

    2. servizi di interconnessione a livello SGD e SGT: -0,81%;

    3. servizi di interconnessione a livello doppio SGT: -0,72%;

    4. servizi accessori: 7,31%.

    L'Autorita' rileva pertanto delle differenze relative ai panieri A), B) e C), corrispondenti rispettivamente allo 0,21%, 0,20% e 0,25%. L'Autorita' ritiene necessario che Telecom Italia provveda ad un adeguamento dei prezzi di interconnessione di tali panieri garantendo il riallineamento ai vincoli di variazione individuati.

  7. Con riferimento al servizio FRIACO, sono state segnalate dagli operatori alternativi che hanno partecipato al procedimento significative criticita' in merito alla replicabilita' delle offerte finali di Telecom Italia a tariffazione flat per accesso ad internet con modalita' dial-up in relazione ai corrispondenti prezzi all'ingrosso. Sul punto, Telecom Italia, ribadendo di non rilevare particolari criticita' circa la replicabilita' delle proprie offerte finali, ha comunque evidenziato la propria disponibilita' a modificare le proprie offerte finali di servizi dial-up in linea con le indicazioni che l'Autorita' vorra' fornire a seguito delle proprie analisi ai sensi della delibera n. 152/02/CONS.

  8. Su tale aspetto l'Autorita' fa presente che, nell'ambito delle attivita' di vigilanza, sta provvedendo a valutare l'effettiva replicabilita' del servizio in questione e che in presenza di effettive criticita', queste potranno essere risolte con una...

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