DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2003 - Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare, l'art.

7, comma 2, secondo il quale lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (Unioncamere) e' deliberato con il voto dei due terzi dei componenti dell'Assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l'art. 38, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 2003, con il quale e' stato approvato il nuovo statuto dell'Unione, deliberato dall'Assemblea in data 11 luglio 2002; Vista la deliberazione n. 5 del 26 giugno 2003, con la quale l'Assemblea dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha apportato allo statuto ulteriori modificazioni che riguardano

1) interventi di adeguamento del testo a modifiche normative; 2) interventi sulla composizione e funzionalita' degli organi e della struttura; 3) interventi sulle finalita' e gli scopi dell'Unioncamere; 4) interventi sulla gestione finanziaria; Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il nuovo testo dello statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, quale risulta a seguito delle modifiche apportate dall'Assemblea dell'Unione con la deliberazione n. 5, adottata nella seduta del 26 giugno 2003.

Il nuovo testo di statuto, composto di 15 articoli, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, viene allegato al presente decreto.

Roma, 8 agosto 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Il Ministro delle attivit produttive Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2003 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 51

Allegato

STATUTO UNIONCAMERE Titolo I NORME GENERALI

Art. 1.

Natura giuridica, adesioni, sede 1. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, denominata Unioncamere, ha personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709, ed esercita in regime d'autonomia funzionale le attribuzioni previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dalle altre leggi.

  1. Fanno parte dell'Unioncamere le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la Chambre della Valle d'Aosta.

  2. A norma dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono essere ammesse in una sezione separata le camere di commercio estere operanti in Italia e riconosciute dal Governo italiano.

  3. L'Unioncamere ha sede legale in Roma e sede di rappresentanza e di servizio a Bruxelles.

    Art. 2.

    S c o p i 1. L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio - anche in quanto autonomie funzionali a norma dell'art. 1, comma 4, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59 - e delle loro forme associative e articolazioni funzionali. Cura i rapporti del sistema con le istituzioni internazionali, nazionali e regionali - anche tramite le unioni regionali - e con le categorie, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate, sostiene l'attivita' del sistema camerale in tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete.

  4. L'Unioncamere promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonche' mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa' anche a prevalente capitale privato, servizi e attivita' d'interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.

  5. L'Unioncamere, in quanto rappresentativa delle camere di commercio, sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la presenza delle imprese italiane sui mercati mondiali, anche valorizzando l'attivita' delle camere di commercio italiane all'estero e promuovendo e partecipando alle loro forme associative. L'Unioncamere assicura il necessario coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi di camere di commercio sia nell'Unione europea che nei Paesi terzi e realizza iniziative rivolte alla diffusione della conoscenza all'estero dei sistemi produttivi italiani.

  6. L'Unioncamere promuove e coordina l'utilizzo da parte del sistema camerale delle linee d'azione, dei programmi, dei piani e dei fondi comunitari, anche d'intesa con le categorie economiche, operando sia quale referente della Commissione o d'altri organismi dell'Unione europea, che quale titolare degli interventi.

  7. L'Unioncamere, inoltre

    1. costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti, centri specializzati, osservatori; b) promuove e realizza studi, indagini e ricerche e collabora anche ad attivita' di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali, esteri e internazionali; c) organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere nazionale e internazionale, anche in favore delle camere di commercio e delle categorie economiche; d) contribuisce all'attivita' d'organismi ed enti aventi finalita' d'interesse per le camere di commercio e le categorie; e) esercita i compiti e le funzioni attribuiti da norme di legge o da atti aventi valore di legge; f) stipula, in rappresentanza del sistema camerale, con il Governo e con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome o con enti pubblici nazionali accordi di programma, intese, convenzioni anche per il coordinamento delle iniziative del sistema camerale; g) assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema camerale.

  8. L'Unioncamere e' legittimata ad assumere ogni iniziativa, anche giudiziaria...

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