DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2003 - Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art.

7, comma 2, secondo il quale lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e' deliberato con il voto dei due terzi dei componenti dell'assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive; Visto l'art. 38, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, recante il testo dello statuto dell'Unioncamere, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 gennaio 1995, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2001, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, recanti modificazioni ed integrazioni al testo dello statuto; Vista la deliberazione n. 3 dell'11 luglio 2002 con la quale l'assemblea dell'Unioncamere ha apportato allo statuto ulteriori modificazioni indispensabili per l'adeguamento dell'Ente alla novita' legislativa assunta dalla regione autonoma Valle d'Aosta con la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7; Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive; Decreta

Articolo unico 1. E' approvata, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ai sensi dell'art. 38, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la deliberazione n. 3 dell'11 luglio 2002 dell'assemblea dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

  1. Lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, recante le modifiche e le integrazioni di cui alla deliberazione citata e' allegato al presente decreto.

  2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2003

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Il Ministro delle attivit produttive Marzano

Allegato

STATUTO UNIONCAMERE Titolo I Norme generali Art. 1.

Natura giuridica, adesioni, sede 1. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, denominata Unioncamere, ha personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709, ed esercita in regime d'autonomia funzionale le attribuzioni previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dalle altre leggi.

  1. Fanno parte dell'Unioncamere le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la regione autonoma della Valle d'Aosta, per il tramite del competente assessore regionale.

  2. Possono essere ammesse in una sezione separata le camere di commercio miste, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

  3. L'Unioncamere ha sede legale in Roma e sede di rappresentanza e di servizio a Bruxelles.

    Art. 2.

    S c o p i 1. L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio - anche in quanto autonomie funzionali a norma dell'art. 1, comma 4, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 - e delle loro forme associative e articolazioni funzionali. Cura i rapporti del sistema con le istituzioni nazionali e internazionali e con le categorie, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate, sostiene l'attivita' del sistema camerale in tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete.

  4. L'Unioncamere promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonche' mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa' anche a prevalente capitale privato, servizi e attivita' d'interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.

  5. L'Unioncamere, in quanto rappresentativa delle camere di commercio, sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la presenza delle imprese italiane sui mercati mondiali, anche valorizzando l'attivita' delle camere di commercio italiane all'estero e promuovendo e partecipando alle loro forme associative. L'Unioncamere assicura il necessario coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi di camere di commercio sia in ambito comunitario che negli altri Paesi.

  6. L'Unioncamere promuove e coordina l'utilizzo da parte del sistema camerale delle linee d'azione, dei programmi, dei piani e dei fondi comunitari, anche d'intesa con le categorie economiche, operando sia quale referente della commissione o d'altri organismi dell'Unione europea, che quale titolare degli interventi.

  7. L'Unioncamere, inoltre

    a) costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti, centri specializzati, osservatori; b) promuove e realizza studi, indagini e ricerche e collabora anche ad attivita' di studio e ricerca condotte da enti ed organismi nazionali, esteri e internazionali; c) organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere nazionale e internazionale, anche in favore delle camere di commercio e delle categorie economiche; d) contribuisce all'attivita' d'organismi ed enti aventi finalita' d'interesse per le camere di commercio e le categorie; e) assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema camerale ed esercita le attribuzioni ad essa assegnate dalle leggi.

  8. L'Unioncamere e' legittimata ad assumere ogni iniziativa, anche giudiziaria, per la tutela della denominazione e delle prerogative delle camere di commercio in Italia, anche ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonche' ad intervenire nei procedimenti amministrativi riguardanti gli organismi e le attivita' del sistema camerale, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Titolo II Struttura dell'Unioncamere Art. 3.

    O r g a n i 1. Sono organi dell'Unioncamere

    l'assemblea; il consiglio; il comitato di presidenza; il presidente; il collegio dei revisori.

  9. Il consiglio, il comitato di presidenza, il presidente e il collegio dei revisori durano in carica tre anni dalla data di elezione; la durata del collegio dei revisori e' disciplinata dall'art. 2400 del codice...

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