Approvazione del nuovo statuto della Banca d'Italia, a norma dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale e' stato approvato lo statuto della Banca d'Italia, e successive modificazioni;

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43;

Visto l'art. 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in base al quale lo statuto della Banca d'Italia e' adeguato alle disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 del medesimo articolo, ridefinendo altresi' le competenze del Consiglio superiore in modo da attribuire allo stesso anche funzioni di vigilanza e controllo all'interno della Banca d'Italia;

Visto il parere reso dalla Banca centrale europea il 25 agosto 2006 su richiesta della Banca d'Italia;

Considerato che l'Assemblea generale straordinaria dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia, in data 28 novembre 2006, ha approvato il nuovo testo dello statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia nel testo allegato al presente decreto.

Lo statuto della Banca d'Italia entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi' 12 dicembre 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 369

Allegato

Statuto della BANCA D'ITALIA

Titolo I

COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA BANCA D'ITALIA

Art. 1.

La Banca d'Italia e' istituto di diritto pubblico.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati.

Quale banca centrale della Repubblica italiana, e' parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualita' le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'art. 105.1 del trattato che istituisce la Comunita' europea (trattato).

La Banca d'Italia emette banconote in applicazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge ed esercita le attivita' bancarie strumentali alle proprie funzioni.

Art. 2.

La Banca d'Italia ha sede legale in Roma.

Puo' avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali.

L'articolazione territoriale e la competenza di sedi e succursali sono stabilite con delibera del Consiglio superiore.

Art. 3.

Il capitale della Banca d'Italia e' di 156.000 euro ed e' suddiviso in quote di partecipazione nominative di 0,52 euro ciascuna, la cui titolarita' e' disciplinata dalla legge.

Il trasferimento delle quote avviene, su proposta del Direttorio, solo previo consenso del Consiglio superiore, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto e della equilibrata distribuzione delle quote.

Art. 4.

Le quote di partecipazione sono rappresentate da certificati nominativi.

La cessione delle quote deve risultare da girata, autenticata da notaio, attergata al certificato originale, il quale deve essere presentato all'Amministrazione centrale della Banca che provvedera' al rilascio di un nuovo certificato intestato al cessionario e, ove il trasferimento sia parziale, di un nuovo certificato intestato al cedente. Il cessionario potra' fare valere i diritti di partecipante solo dal momento della presentazione del titolo ceduto.

Titolo II

AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA

Art. 5.

Gli organi centrali dell'Istituto sono:

  1. l'Assemblea dei partecipanti;

  2. il Consiglio superiore;

  3. il Collegio sindacale;

  4. il Direttorio;

  5. il Governatore;

  6. il Direttore generale e i Vice direttori generali. Assemblea dei partecipanti

Art. 6.

Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto.

Le assemblee sono convocate dal Consiglio superiore, anche su domanda motivata del Collegio sindacale o di partecipanti che siano titolari, da tre mesi almeno, di 20.000 o piu' quote. Le assemblee presso l'Amministrazione centrale sono presiedute dal Governatore; quelle presso le sedi sono presiedute dal presidente del rispettivo Consiglio di reggenza o, in sua assenza, dal reggente piu' anziano in ordine di nomina e, a parita' di nomina, di eta'.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai partecipanti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 7.

L'assemblea ordinaria annuale si riunisce presso l'Amministrazione centrale, non piu' tardi del 31 maggio, per deliberare sull'approvazione del bilancio, sul riparto degli utili e l'assegnazione dei frutti delle riserve e, ove occorra, sulla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale. Determina i compensi spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle succursali.

L'ordine del giorno, stabilito dal Consiglio superiore, deve comprendere anche tutte le proposte ad esso presentate entro il mese di marzo, con domanda sottoscritta da uno o piu' partecipanti che siano titolari, da tre mesi almeno, di 5.000 o piu' quote di partecipazione. Le proposte non comprese nell'ordine del giorno non possono essere discusse, ma l'assemblea puo' deliberare che siano iscritte nell'ordine del giorno di una successiva riunione.

Art. 8.

Qualora non sia possibile esaurire i lavori nel giorno stabilito, il Presidente puo' aggiornare l'assemblea a quello successivo.

In caso di mancanza, nel secondo giorno, del numero legale, restano valide le deliberazioni prese nel primo giorno. Per la discussione delle altre materie da trattare si deve procedere ad una nuova convocazione con le formalita' indicate nell'art. 10.

Art. 9.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i partecipanti che siano titolari, da almeno tre mesi, di 100 o piu' quote di partecipazione.

I partecipanti aventi diritto di intervenire hanno un voto per ogni 100 quote sino a 500 quote, ed un voto per ogni 500 quote in piu' delle 500, purche' ne siano titolari da non meno di tre mesi.

Ciascun partecipante non ha diritto in alcun caso a piu' di 50 voti.

Ogni partecipante avente diritto puo' intervenire per il tramite del proprio rappresentante legale o di altra persona, che non faccia parte del Consiglio superiore della Banca ne' del Collegio sindacale, munita di mandato speciale con firma autenticata dal direttore di una sede o di una succursale della Banca.

Ogni intervenuto non puo' rappresentare piu' di due partecipanti.

Art. 10.

L'assemblea ordinaria e' valida quando intervenga almeno un terzo dei partecipanti che rappresentino almeno un quinto del capitale.

Non raggiungendosi questo numero di partecipanti e di quote, l'assemblea viene rimandata a non meno di 8 ne' a piu' di quindici giorni di distanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione l'assemblea e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delle quote rappresentate.

Del rinvio dell'assemblea e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale nell'intervallo tra la prima e la seconda riunione, con avvertenza che trattasi di seconda convocazione.

Nell'assemblea di seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni estranee all'ordine del giorno della prima.

Art. 11.

L'assemblea straordinaria e' valida quando intervenga almeno la meta' dei partecipanti che rappresentino almeno un terzo del capitale. In difetto, l'assemblea e' riconvocata con le formalita' di cui all'art. 10.

Art. 12.

I verbali delle assemblee presso l'Amministrazione centrale sono redatti da un notaio e devono essere firmati, entro la fine del mese successivo a quello dell'adunanza, dal presidente dell'assemblea e da due partecipanti a cio' delegati dall'assemblea.

Art. 13.

Nei modi e nelle forme stabiliti negli articoli 6, 7 e 8, l'assemblea dei partecipanti e' convocata presso le sedi quando ha per oggetto la nomina di consiglieri...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT