L'approdo finale della vicenda google-vivi down

AutoreElena Bassoli
Pagine501-503
501
giur
Rivista penale 5/2014
LEGITTIMITÀ
8.3. - Analoghe considerazioni valgono con riferim ento
al terzo motivo di doglianza, con cui si deduce l’inosser-
vanza degli artt. 167, 13, 23, 4, del d.l.vo n. 196 del 2003
e si aff erma che, secondo l ’art. 13, comma 4, richiamato,
se i dati personali non sono raccolti p resso l’interessato,
l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle cate-
gorie dei dati trattati, deve essere data dal provider all’in-
teressato all’atto della registrazione dei dati o, qu ando è
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comu-
nicazione.
Va infatti rilevato che nessuno obbligo sussiste in capo
al provider, non essendo questo, ma il singolo utente il
responsabile del trattamento dei dati personali contenuti
nel video caricato dall’utente stesso. E ciò, a prescindere
dall’ulteriore analisi del quadro normativo, dalla quale
emerge con chiarezza che l’eventuale violazione dell’art.
13 del Codice Privacy è sanzionata in via meramente am-
ministrativa dal successivo art. 161 e non rientra, invece,
fra quelle sanzionate penalmente dall’art. 167.
Il ricorrente afferma, poi, che vi sarebbe una qualche
analogia tra la fattispecie per la quale qui si procede e
quella esaminata dalla sentenza Cass., sez. III, 24 maggio
2012, n. 23798, con la quale era stata affermata la respon-
sabilità penale del legale rappresentante e del responsabi-
le della privacy di una società, per illecito trattamento di
dati personali, in relazione al caso di passaggio di mano di
un database formato da centinaia di migliaia di indirizzi
email, per la mancanza dell’informativa volta ad acquisire
il consenso degli interessati.
Tale affermazione non merita, all’evidenza, di essere
condivisa perchè non tiene conto delle peculiarità della
posizione dell’Internet host provider più volte evidenziate
rispetto alla posizione di un soggetto che, detenendo una
vera e propria banca dati contenente gli indirizzi di una
serie di soggetti, che lui stesso ha formato e gestito e della
quale conosce f‌in dall’inizio il contenuto e le f‌inalità, la
cede ad un altro soggetto senza preoccuparsi di acquisire
il consenso degli interessati.
8.4. - I rilievi f‌inora svolti conducono ad escludere in
radice la conf‌igurabilità, sotto il prof‌ilo oggettivo, di una
responsabilità penale dell’Internet host provider e rendo-
no, dunque, superf‌luo l’esame del quarto motivo di ricorso
e dei correlati rilievi contenuti nella memoria difensiva
relativamente alla conf‌igurabilità dell’elemento soggettivo
del reato. E ciò, a prescindere dall’ulteriore considerazio-
ne che la mancanza di una conoscenza, in capo al provi-
der, del dato sensibile contenuto nel video caricato dagli
utenti sul suo sito e la mancanza di un obbligo generale di
sorveglianza inducono ad escludere comunque - come ben
evidenziato dalla Corte d’appello - la rappresentazione e
la conseguente volizione da parte degli imputati del fatto
tipico, costituito dall’abusivo trattamento di tale dato.
9. - Ne consegue il rigetto del ricorso del Procuratore
generale. (Omissis)
L’APPRODO FINALE
DELLA VICENDA
GOOGLE-VIVI DOWN
di Elena Bassoli
SOMMARIO
1. Introduzione. 2. L’esclusione di responsabilità in capo a
Google in ordine al trattamento di dati personali. 3. L’esclu-
sione di responsabilità in capo a Google in ordine alla qualità
di hosting provider. 4. Conclusioni.
1. Introduzione
Con la sentenza n. 5107/2014, depositata il 3 febbraio
2014, i giudici della terza sezione penale della Corte di
Cassazione hanno reso noti i motivi della conferma della
sentenza della Corte di Appello di Milano che il 21 dicem-
bre 2012 aveva assolto i tre manager di Google Italy (1)
dall’accusa di trattamento illecito di dati, punita dall’art.
167 Codice Privacy.
La fattispecie concreta originava, come noto, dal cari-
camento nell’estate del 2006, da parte di alcuni cyber bulli,
del video - riguardante un minorenne disabile maltrattato
e dileggiato ad opera degli stessi ragazzi - sul servizio di
hosting Google Video.
Nel 2010 i tre responsabili del colosso americano erano
stati condannati in primo grado (2) a sei mesi per violazio-
ne della privacy: il verdetto aveva fatto il giro del mondo,
anche perché si trattava del primo processo, in ambito
internazionale, ai dirigenti di un Internet provider per la
pubblicazione di contenuti sul web (3).
Nel dicembre 2012, però, la prima sezione della Corte
d’appello di Milano ribaltava il giudizio di primo grado, as-
solvendo i tre manager “perché il fatto non sussiste”.
Gli Ermellini hanno quindi effettuato una puntigliosa
ricostruzione dell’iter logico che ha condotto all’assoluzio-
ne, confermando la decisione della Corte d’Appello.
2. L’esclusione di responsabilità in capo a Google in
ordine al trattamento di dati personali
Anzitutto vengono invocati i principi generali della di-
sciplina sul trattamento di dati personali, richiamando le
def‌inizioni contenute nell’art. 4 del D. L.vo 196/2003 (4).
Vengono quindi specif‌icati i limiti di interazione tra i
concetti di “trattamento” e di “titolare del trattamento”:
mentre il primo è un concetto ampio, comprensivo di ogni
operazione che abbia ad oggetto dati personali indipen-
dentemente dai mezzi e dalle tecniche utilizzati, il con-
cetto di “titolare” è, invece, assai più specif‌ico, perché si
incentra sull’esistenza di un potere decisionale in ordine
alle f‌inalità, alle modalità del trattamento di dati personali
e agli strumenti utilizzati.

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