Applicazione delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Alle direzioni regionali del lavoro Alle direzioni provinciali del lavoro Agli assessorati regionali e provinciali del lavoro I.N.P.S.

A Italia Lavoro All'Anci Alla C.G.I.L.

Alla C.I.S.L.

Alla U.I.L.

Alla U.G.L.

Alla Conf.S.A.L.

Alla R.D.B.

Alla C.I.S.A.L.

Alla C.I.D.A.

Alla Confcommercio Alla Confartigianato Alla Confederazione nazionale artigianato, piccola e media impresa (C.N.A.) All'Associazione Artigiani C.A.S.A.

Alla CONFAPI Alla Confindustria Alla Confesercenti Alla Confederazione cooperative italiane Alla Lega nazionale cooperative e mutue All'Associazione generale cooperative italiane All'Unione nazionale cooperative italiane All'Associazione nazionale consulenti del lavoro

L'art. 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede una serie di misure di incentivazione, economica e normativa, del raccordo tra operatori pubblici e operatori privati del mercato del lavoro. Tali misure sono finalizzate all'inserimento ovvero al reinserimento nel mercato del lavoro, mediante politiche attive e di c.d. workfare, dei gruppi di ´lavoratori svantaggiatiª di cui all'art. 2, comma 1, lettera k), del decreto.

Ai fini della individuazione dei soggetti destinatari delle misure di cui all'art. 13 e delle modalita' per l'applicazione dei relativi incentivi, si forniscono i seguenti chiarimenti.

  1. Soggetti destinatari delle misure di politica attiva del lavoro - Condizioni e modalita' di applicazione degli incentivi (art. 13, comma 1).

    Il comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003 si riferisce ai gruppi di ´lavoratori svantaggiatiª, intendendosi per tali tutti i soggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera k), del decreto stesso, che a sua volta rinvia all'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' all'art. 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991.

    Alla stregua di questa ampia definizione si considerano ´lavoratori svantaggiatiª

    1. i lavoratori che abbiano difficolta' a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi del citato regolamento CE n. 2204, ed in particolare

      1) i giovani con meno di 25 anni o che abbiano completato il ciclo formativo da piu' di due anni, ma non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (regolamento CE n. 2204); 2) i lavoratori extracomunitari che si spostino all'interno degli Stati membri della Comunita' europea alla ricerca di una occupazione (regolamento CE n. 2204); 3) i lavoratori, appartenenti alla minoranza etnica di uno Stato membro, che debbano migliorare le loro conoscenze linguistiche, la loro formazione professionale o la loro esperienza lavorativa per incrementare la possibilita' di ottenere una occupazione stabile (regolamento CE n. 2204); 4) lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere una attivita' lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, in particolare quei soggetti che abbiano dovuto abbandonare l'attivita' lavorativa per difficolta' nel conciliare la vita lavorativa e la vita familiare (regolamento CE n. 2204); 5) i lavoratori adulti che vivano soli con uno o piu' figli a carico (regolamento CE n. 2204); 6) i lavoratori che siano privi di un titolo di studio, di livello secondario o equivalente, o che abbiano compiuto 50 anni e siano privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo (regolamento CE n. 2204); 7) i lavoratori riconosciuti affetti, al momento o in passato...

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