DECRETO 3 settembre 2008, n. 156 - Regolamento concernente le modalita'' di applicazione dell''accisa agevolata sul prodotto denominato «biodiesel», ai sensi dell''articolo 22-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

I MINISTRI DELLO SVILUPPO ECONOMICO,

DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA

DEL TERRITORIO E DEL MARE E DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 21, comma 3, che prevede, tra l'altro, la sottoposizione ad accisa del biodiesel usato come carburante per motori, come combustibile per riscaldamento ovvero messo in vendita per i medesimi utilizzi;

Visto l'articolo 22-bis, comma 1, del predetto testo unico, come modificato da ultimo, dall'articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede l'applicazione, per il biodiesel destinato ad essere impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, di un'aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante, nell'ambito di un programma pluriennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuale di 250.000 tonnellate di biodiesel, demandando ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali la determinazione dei requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale, dando priorita' al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro nonche' le modalita' per la contabilizzazione e la fruizione del beneficio fiscale;

Visto l'articolo 1, comma 374, della legge n. 296 del 2006 che prevede, per l'anno 2007, l'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis del testo unico in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523;

Visto l'articolo 1, comma 376, della predetta legge n. 296 del 2006 che prevede che gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del predetto testo unico n. 504 del 1995, come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006, sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del medesimo testo unico per gli anni 2007-2010;

Visto l'articolo 1, comma 379, della predetta legge n. 296 del 2006 che precisa che, ai fini del presente regolamento, per «intesa di filiera» e «contratto quadro» si intende quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

Visto il regolamento concernente le modalita' di applicazione del trattamento agevolato per il biodiesel e i criteri di ripartizione del contingente agevolato, adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256;

Visto l'articolo 3 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2003, che dispone che gli Stati membri provvedono ad immettere nei rispettivi mercati una percentuale minima di biocarburante e di altri carburanti rinnovabili;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione della predetta direttiva 2003/30/CE;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di attuazione della direttiva 2003/17/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel;

Vista la circolare dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura prot. ACIU.2007.25 del 19 gennaio 2007, che individua i dati e le modalita' operative sulla base dei quali la medesima Agenzia procede alla verifica della conformita' dei contratti di coltivazione di semi oleosi con i contratti quadro e delle quantita' di olio di semi ottenibili destinate alla produzione di biodiesel;

Vista la normativa tecnica predisposta in materia di biodiesel dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);

Ritenuta la necessita' di individuare le caratteristiche fiscali del prodotto ed i relativi metodi di prova;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la decisione C(2008)850 def dell'11 marzo 2008 della Commissione europea, con la quale e' stato autorizzato il regime di aiuto N 326/2007 relativo al biodiesel;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 marzo 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3-4672 del 18 aprile 2008;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione e definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1. testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni;

    2. programma: il programma pluriennale 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2010 di agevolazione del biodiesel nel limite del contingente annuale previsto, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico;

    3. contingente annuale: il quantitativo annuale di biodiesel previsto dal programma;

    4. accordi: le intese di filiera ed i contratti quadro di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

    5. competente Ufficio: l'Ufficio tecnico di finanza, ovvero l'Ufficio delle dogane ove istituito, competente per territorio;

    6. rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, accessibili al pubblico, ubicati lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;

    7. extra-rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti diversi da quelli di cui al punto f);

    8. DAA e DAS: i documenti di accompagnamento previsti dal regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, per le spedizioni di prodotti sottoposti ad accisa rispettivamente in regime sospensivo e ad accisa assolta;

    9. Ufficio incaricato: l'Area verifiche e controlli tributi doganali e accise - laboratori chimici - dell'Agenzia delle dogane;

    10. aliquota ridotta del programma: il 20 per cento dell'aliquota di accisa di cui all'allegato I del testo unico applicata al gasolio usato come carburante ovvero la misura percentuale della predetta aliquota rideterminata ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 3, del medesimo testo unico;

    11. cancello di ingresso: deposito fiscale ubicato nel territorio nazionale, attraverso il quale gli impianti situati in altri Paesi comunitari introducono il biodiesel del programma nel territorio nazionale;

    12. biodiesel del programma destinato all'immissione in consumo: il biodiesel, rientrante nel programma, che il soggetto assegnatario ha provveduto, dopo la produzione, a miscelare con il gasolio ovvero a trasferire a depositi fiscali nazionali per la successiva miscelazione ovvero a immettere in consumo direttamente dal proprio stabilimento di produzione.

  2. Nell'ambito del programma, al biodiesel (codice NC 3824 90 99) ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali, rientrante nel contingente annuale e rispondente alle caratteristiche di cui all'allegato 1, d'ora in avanti indicato come «biodiesel del programma», impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, e' applicata, una aliquota di accisa pari all'aliquota ridotta del programma. La classificazione del biodiesel si riferisce ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni:

    3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente

    .

    - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 22-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

    1. Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al fine di compensare i maggiori costi legati alla...

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