DECRETO 25 luglio 2003, n. 256 - Regolamento concernente le modalita' di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Visto l'articolo 21, comma 6, del predetto testo unico, come sostituito dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa sul biodiesel e, in particolare, stabilisce, nell'ambito di un programma triennale, l'esenzione dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate di biodiesel e demanda ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali la determinazione dei requisiti degli operatori, delle caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, delle caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, delle modalita' di distribuzione e dei criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori; Visto il regolamento concernente modalita' di applicazione del trattamento agevolato per il «biodiesel» e criteri di ripartizione del contingente agevolato, adottato con decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 219; Vista la decisione del 25 marzo 2002 del Consiglio dell'Unione europea, con la quale e' stata concessa l'esenzione dall'accisa per il biodiesel contenuto in alcune miscele carburanti; Ritenuta la necessita' di aggiornare taluni valori delle caratteristiche fiscali dei prodotti e dei relativi metodi di prova, riportati nella tabella allegata al predetto regolamento, per adeguarli alla nuova normativa tecnica predisposta dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI); Atteso che in relazione al citato regolamento e' stata gia' espletata la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, prevista dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983, successivamente modificata dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'articolo 23 che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, l'articolo 27 che ha istituito il Ministero delle attivita' produttive, attribuendogli le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'articolo 35 che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, attribuendogli le funzioni del Ministero dell'ambiente e l'articolo 33 che ha istituito il Ministero delle politiche agricole e forestali, attribuendogli le funzioni del Ministero per le politiche agricole; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 maggio 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3 - 9920 del 24 giugno 2003; A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale 1. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale di esonero previsto dall'articolo 21, comma 6, del testo unico, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il biodiesel, nell'ambito di un programma triennale di durata dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2004 e nel limite di un contingente annuo di 300.000 tonnellate, e' esentato dall'accisa, con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.

  1. Il biodiesel di cui al comma 1 deve essere prodotto in impianti che presentino caratteristiche tecniche riconosciute idonee ai fini della concessione, rilasciata ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n.

    367, e successive modificazioni.

  2. Le ditte ammesse a partecipare al programma triennale possono avviare alla esterificazione oli vegetali senza alcun vincolo riguardo l'origine dei semi oleosi di provenienza.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse

    - Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che reca le disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative d'ora in avanti denominato «testo unico sulle accise») e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279.

    - Il testo vigente dell'art. 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dall'art. 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente

    6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato "biodiesel," ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del «biodiesel» e' effettuata in regime di deposito fiscale. Il «biodiesel», puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi percentuale, e' esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito di un programma triennale, tendente a favorirne lo sviluppo tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le modalita' di distribuzione ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del "biodiesel" destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61».

    - Il regolamento, adottato con decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 219, reca norme sostitutive di quelle del decreto 31 dicembre 1993, concernente modalita' di applicazione del trattamento agevolato per il «biodiesel» e criteri di ripartizione del contingente agevolato ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1998, n. 158.

    - La decisione del Consiglio 2002/265/CE del 25 marzo 2002 che autorizza l'Italia ad...

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