DECRETO 13 agosto 2012 - Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l''etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicol...

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della commissione del 26 maggio 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della commissione del 12 aprile 2012, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda i documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione del 10 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Visti i regolamenti (CE) della commissione n. 401/2010 del 7 maggio 2010, n. 538/2011 del 1° giugno 2011 e n. 670 del 12 luglio 2011, con i quali sono state apportate talune modifiche al predetto regolamento (CE) n. 607/2009;

Viste le rettifiche apportate al citato reg. (CE) n. 607/2009, pubblicate rispettivamente sulle GUCE:

L 248 del 22 settembre 2010, pag. 67;

L 261 del 5 ottobre 2010, pag. 27;

L 94 dell'8 aprile 2011, pag. 35;

L 75 del 15 marzo 2012, pag. 36;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della commissione;

Visto il regolamento (CE) n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il decreto 21 marzo 1973, del Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 104 del 20 aprile 1973, recante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE ed il regolamento (CE) n. 10/2011 della commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino;

Visto il decreto 19 ottobre 1982, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 29 ottobre 1982, concernente l'impiego di contenitori in acciaio inox per la confezione dei vini destinati al consumo diretto;

Visto il decreto 16 dicembre 1991, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 1991, concernente l'autorizzazione al confezionamento e alla commercializzazione del vino conservato in contenitori alternativi al vetro;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1993, recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;

Visti il decreto del Ministro per le politiche agricole 12 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1999, e il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2008, con i quali sono state apportate modifiche al predetto decreto 7 luglio 1993;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo 1994, concernente la deroga per l'utilizzo del tappo «a fungo» per vini frizzanti a denominazione di origine, cosi' come modificato con decreto ministeriale 15 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 1994;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 10 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1995, concernente disposizioni sulle deroghe per l'utilizzo del tappo «a fungo» per il confezionamento dei vini frizzanti DOCG, DOC, IGT e IG;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 13 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1999, concernente nuove disposizioni per la produzione, la commercializzazione e l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica designati con la qualificazione «novello»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003, concernente le disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 753/2002 della commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, recante modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000, e successivi aggiornamenti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2010, recante le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4, comma 3, cosi' come modificato con la legge 3 agosto 2004, n. 204;

Visto il decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti, in particolare, i seguenti disposti del citato decreto legislativo n. 61/2010:

l'art. 18, comma 1, concernente disposizioni sulla designazione, presentazione e protezione dei vini DOP e IGP, in base al quale per la fattispecie sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria, nonche' le disposizioni nazionali attuative;

l'art. 19, comma 1, concernente disposizioni sui recipienti nei quali sono confezionati i vini a DOP, in base al quale sono applicabili le disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente;

l'art. 31, comma 1, concernente l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai sopra menzionati decreti 7 luglio 1993, 26 febbraio 1994, 10 maggio 1995 e 13 luglio 1999, che non siano in contrasto con il decreto legislativo n. 61/2010 e con la vigente normativa comunitaria;

Ritenuto di dover apportare taluni aggiornamenti al citato decreto 23 dicembre 2009, al fine di adeguarlo alle disposizioni previste dai richiamati regolamenti CE di modifica del reg. CE n. 607/2009, nonche' per adeguarlo e coordinarlo alle disposizioni in materia di etichettatura e presentazione dei vini DOP e IGP previste dal richiamato decreto legislativo n. 61/2010;

Ritenuto di dover attuare altresi' una semplificazione e ricodificazione in un unico testo delle richiamate norme nazionali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti vitivinicoli, procedendo alla conseguente abrogazione di taluni decreti ministeriali sopra citati;

Acquisito il parere del Ministero della salute in merito all'abrogazione del citato decreto 16 dicembre 1991;

Vista l'intesa intervenuta in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT