DECRETO 23 dicembre 1998, n.511 - Regolamento recante modalita' applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sui proventi dei buoni postali di risparmio

IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto l'articolo 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n.

549; Visto il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati; Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce che per i buoni postali fruttiferi l'imposta sostitutiva e' applicata dall'Ente Poste italiane in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto e che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni possono essere stabilite, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente Poste italiane, particolari modalita' applicative della disciplina recata dal citato decreto legislativo, anche agli effetti dell'articolo 7 del medesimo decreto; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 con il quale e' stato approvato l'elenco degli Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana; Visto il regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, con il quale e' stata concessa l'autorizzazione ad emettere i buoni postali fruttiferi; Visto il decreto ministeriale 26 dicembre 1930, concernente l'ordinamento del servizio dei buoni postali fruttiferi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.

156, contenente la disciplina del codice postale e, in particolare, le disposizioni contenute nel capo sesto di tale decreto concernenti i buoni postali fruttiferi; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n.

256, recante il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni; Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71, concernente la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, recante le linee guida per il risanamento dell'Ente Poste italiane; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 18 dicembre 1997, relativa alla trasformazione in societa' per azioni dell'Ente Poste italiane; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente Poste italiane resa nella seduta del 13 novembre 1996 ed approvata con delibera n. 52/96; Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-892 del 13 febbraio 1998); A d o t t a ilseguente regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati

Art. 1.

  1. Per i buoni postali fruttiferi, collocati per conto della Cassa depositi e prestiti tramite la Poste italiane S.p.a. le disposizioni di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1 gennaio 1997.

  2. Ai buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1 gennaio 1997 si applica integralmente la previgente disciplina fiscale.

  3. Il regime di esenzione si applica solo nel caso in cui sia accertata la continuita' del diritto fino dall'emissione del titolo.

  4. Al buono postale fruttifero non si applica un doppio regime fiscale. Qualora nel periodo di possesso del titolo mutano le condizioni in base alle quali e' riconosciuto il diritto all'esenzione, tale diritto si esercita solo nel caso in cui l'attestazione di cui all'articolo 4 e' acquisita dalla Poste italiane S.p.a. antecedentemente al verificarsi del mutamento.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi...

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