PROVVEDIMENTO 1 giugno 2005 - Modalita' applicative delle disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, per il recupero delle agevolazioni fiscali fruite dalle societa' per azioni, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone

  1. Ambito di applicazione.

    1.1. Ai sensi dell'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, il recupero degli importi delle imposte non corrisposte dalle societa' per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, di cui all'art.

    22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che hanno fruito del regime di esenzione fiscale ai sensi dell'art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'art. 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (di seguito denominate: «societa' beneficiarie»), e' effettuato secondo le modalita' stabilite dal presente provvedimento.

  2. Comunicazione degli enti locali.

    2.1. Entro il termine previsto dall'art. 27, comma 2, della legge n. 62 del 2005, gli enti locali, di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, individuano le societa' beneficiarie e ne comunicano i relativi dati alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competenti in base al domicilio fiscale dell'ente locale, utilizzando l'apposito prospetto annesso al presente provvedimento (allegato 1).

    2.2. La comunicazione di cui al punto 2.1. e' consegnata a mano ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, utilizzando una normale busta di corrispondenza, sulla quale sono apposte, in carattere evidente, la denominazione dell'ente locale e la dicitura «Comunicazione ai sensi dell'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62».

  3. Modalita' di presentazione delle dichiarazioni.

    3.1. Le societa' beneficiarie, entro il medesimo termine di cui al punto 2.1., presentano alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competenti in base al rispettivo domicilio fiscale, le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali hanno fruito del regime di esenzione fiscale.

    3.2. In caso di fusioni, trasformazioni o di altre operazioni straordinarie, gli adempimenti di cui al punto 3.1. sono effettuati dai soggetti risultanti dalle predette operazioni.

    3.3. Le dichiarazioni dei redditi sono redatte su modello cartaceo, conforme a quello approvato per ciascun periodo d'imposta e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, disponibile anche sul sito internet dell'Agenzia delle entrate all'indirizzo

    http://www.agenziaentrate.it/modulistica/dichiarazione/index.htm, nel rispetto...

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