DECRETO 27 Settembre 2007, n. 213 - Regolamento recante modalita' applicative per l'opzione per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 1, commi 1093 e 1...

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 1093 dell'articolo 1 con il quale e' stata concessa alle societa' di persone, alle societa' a responsabilita' limitata e alle societa' cooperative, che rivestono la qualifica di societa' agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 dello stesso articolo 1, la possibilita' di optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto, inoltre, il successivo comma 1095 dell'articolo 1 della medesima legge n. 296 del 2006 che demanda la determinazione delle modalita' applicative del comma 1093 ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2004, n. 94;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante norme in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con note n. 3-13285/UCL del 3 agosto 2007 e n. 3-13360/UCL del 6 agosto 2007;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito soggettivo

  1. L'opzione per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, prevista dall'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, puo' essere esercitata dalle societa' di persone, dalle societa' a responsabilita' limitata e dalle societa' cooperative, che rivestono la qualifica di societa' agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al sono fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Il testo vigente dell'art. 1, commi 1093 e 1095, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -

    legge finanziaria 2007), e' il seguente:

    �1093. Le societa' di persone, le societa' a responsabilita' limitata e le societa' cooperative, che rivestono la qualifica di societa' agricola ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

    22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.�.

    �1095. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalita' applicative del comma 1093.�.

    - Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 reca disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

    - Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 reca norme in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 marzo

    2001, n. 57.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica

    10 novembre 1997, n. 442 reca norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica

    22 dicembre 1986, n. 917 reca l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica

    29 settembre 1973, n. 600 reca disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

    - Il principio per cui si fa riferimento agli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

    300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) riguarda, in generale, le attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'attribuzione del Ministero dell'economia e delle finanze.

    - Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge

    23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

    Governo e...

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