D.M. (Min. trasp.) 11 novembre 2011. Disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e del Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006

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1/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
X
D.M. (Min. trasp.) 11 novembre 2011. Disposizioni ap-
plicative del Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,
che f‌issa norme comuni per l’accesso al mercato inter-
nazionale del trasporto di merci su strada e del Regola-
mento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, che f‌issa norme comuni
per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di
trasporto effettuati con autobus e che modif‌ica il rego-
lamento (CE) n. 561/2006 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen.
- n. 268 del 17 novembre 2011).
1. La licenza comunitaria per il trasporto internazionale
di merci di cui all’art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, che f‌issa norme comuni per l’accesso al
mercato internazionale del trasporto di merci su strada
è rilasciata a domanda per un periodo di cinque anni di
durata rinnovabile.
2. La licenza comunitaria per il trasporto internazionale
di viaggiatori di cui all’art. 4, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 21 ottobre 2009, che f‌issa norme comuni per l’ac-
cesso al mercato internazionale del trasporto di merci su
strada è rilasciata a domanda per un periodo di cinque
anni di durata rinnovabile.
3. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Uff‌iciale
della Repubblica italiana.
XI
D.M. (Min. trasp.) 11 novembre 2011. Individuazione
delle caratteristiche e delle regole tecniche di rilascio
della ricevuta di consegna dei documenti di circolazio-
ne e dei documenti di abilitazione alla guida dei veicoli
a motore prevista dall’articolo 7 della legge 8 agosto
1991, n. 264 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 270 del 19
novembre 2011).
1. (Caratteristiche della ricevuta di consegna di cui al-
l’articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264). 1. Le impre-
se e le società di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto, di seguito denominate studi di consulenza,
rilasciano, nel caso di ritiro del documento di circolazio-
ne del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione
alla guida per gli adempimenti di competenza, così come
previsto dall’articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264 e
successive modif‌iche ed integrazioni, una ricevuta di con-
segna conforme ai modelli di cui agli Allegati A e B al pre-
sente decreto, del quale costituiscono parte integrante.
2. (Regole tecniche per il rilascio della ricevuta di cui al-
l’articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264). 1. La ricevuta
di consegna è rilasciata mediante procedura informatiz-
zata, attraverso il collegamento telematico con il Centro
elaborazione dati della Direzione generale per la motoriz-
zazione, ed è sottoscritta da persona a ciò legittimata ai
sensi della legge n. 264 del 1991.
2. Lo studio di consulenza trasmette telematicamente
le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati
della Direzione generale per la motorizzazione il quale, ve-
rif‌icata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti
in archivio, consente la stampa della ricevuta di conse-
gna, che deve avvenire su carta intestata dello studio di
consulenza.
3. Le modalità operative per l’attuazione delle disposi-
zioni di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite dalla Direzione
generale per la motorizzazione, con l’obiettivo della mas-
sima semplif‌icazione amministrativa assicurando, al con-
tempo, il rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo
92, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e dell’articolo 7 della legge n. 264 del 1991, ed assicurando
altresì l’accesso, secondo le vigenti disposizioni in materia,
degli organi di polizia e delle amministrazioni provinciali ai
dati relativi al rilascio delle ricevute di consegna ed al loro
contenuto al f‌ine di consentire i controlli di competenza.
3. (Abrogazioni). 1. Il decreto del Ministro dei trasporti 8
febbraio 1992 è abrogato.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Uff‌iciale della Repubblica italiana.
(Si omettono gli allegati)
XII
Dir. (UE) 16 novembre 2011, n. 87. Modif‌ica della diret-
tiva 2000/25/CE per quanto riguarda l’applicazione a
trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui f‌issare
i limiti di emissione (Gazzetta Uff‌iciale U.E. L301 del 18
novembre 2011).
1. (Modif‌iche alla direttiva 2000/25/CE). All’articolo 4 del-
la direttiva 2000/25/CE è aggiunto il seguente paragrafo:
«9. In via di deroga, le date stabilite al paragrafo 2, let-
tere d) ed e), e al paragrafo 3, per i trattori appartenenti
alle categorie T2, T4.1 e C2, quali def‌inite, rispettivamente,
al capitolo A, punto A.1, secondo trattino, al capitolo B, ap-
pendice 1, parte I, punto 1.1 e al capitolo A, punto A.2, del-
l’allegato II della direttiva 2003/37/CE, ed equipaggiati con
motori appartenenti alle categorie da L a R, sono posticipa-
te di tre anni. Fino a tali date, si continuano ad applicare i
requisiti della fase III A di cui alla presente direttiva.»
2. (Disponibilità delle tecnologie compatibili). Entro il 31
dicembre 2014 la Commissione esamina quali siano le tec-
nologie disponibili in grado di soddisfare i requisiti della
fase IV e che siano compatibili con le esigenze delle cate-
gorie T2, T4.1 e C2 e, se opportuno, presenta proposte al
Parlamento europeo e al Consiglio.
3. (Recepimento). 1. Gli Stati membri adottano e pubblica-
no entro il 9 dicembre 2012 le disposizioni legislative, re-
golamentari e amministrative necessarie per conformarsi

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