DECRETO 15 maggio 2006 - Disposizioni applicative in materia di circolazione dei ciclomotori

IL CAPO DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Visto l'art. 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice della strada»), come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante nuove disposizioni in materia di circolazione dei ciclomotori, ed in specie i commi 1 e 4 i quali demandano ad apposito decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina delle procedure, delle modalita' e della documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione dei ciclomotori;

Visto l'art. 249 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153, ed in specie il comma 2 il quale demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione delle modalita' di comunicazione agli Uffici motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri dell'avvenuta distruzione, da parte del titolare della targa per ciclomotore assegnatagli;

Visto l'art. 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 2006, ed in specie il comma 1 il quale dispone che siano disciplinate con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri le modalita' di affidamento, ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 abilitati al collegamento telematico con il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, delle procedure di rilascio delle targhe e di rilascio ed aggiornamento dei certificati di circolazione dei ciclomotori;

Visto l'art. 252 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 2006, ed in specie i commi 1, 2 e 6 i quali prevedono che le modalita' per il rilascio del nuovo certificato di circolazione e della nuova targa, in caso di smarrimento, distruzione, sottrazione o deterioramento del certificato di circolazione dei ciclomotori o delle relative targhe, nonche' le modalita' di rilascio del tagliando di aggiornamento del certificato di circolazione dei ciclomotori, conseguente al trasferimento della residenza del relativo intestatario, siano prescritte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 153 del 2006, il quale fa salva la possibilita', per chi si dichiara proprietario di un ciclomotore immesso in circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, di richiedere il rilascio della nuova targa e del certificato di circolazione secondo i criteri fissati dal citato art. 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

Ritenuto di dover provvedere alla disciplina di dettaglio cui le richiamate norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione pongono rinvio;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

    1. UMC, gli Uffici motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri;

    2. imprese di consulenza automobilistiche, i soggetti esercenti l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Art. 2. Rilascio del certificato di circolazione del ciclomotore e della relativa targa

  2. Il certificato di circolazione e la relativa targa sono rilasciati su istanza presentata ad uno degli UMC, ovvero ad una impresa di consulenza automobilistica che abbia ottenuto l'abilitazione di cui all'art. 8. Il certificato di circolazione e la relativa targa sono rilasciate contestualmente all'istanza, previo versamento delle imposte di bollo previste dalle vigenti norme in materia, dei diritti di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 e del costo della targa.

  3. Il certificato di circolazione e' rilasciato a nome di chi si dichiara proprietario del ciclomotore indicando, ove ricorrano, anche le generalita' dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specifiche annotazioni previste dall'art. 91, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In caso di locazione senza conducente, si applicano le disposizioni statuite dall'art. 84 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.

  4. La targa e' rilasciata a nome di chi si dichiara proprietario del ciclomotore ovvero, a seconda dei casi, a nome dell'usufruttuario, del locatario con facolta' di acquisto o dell'acquirente con patto di riservato dominio. In caso di locazione senza conducente, la targa e' rilasciata a nome del locatore. Se il ciclomotore e' in proprieta', anche con patto di riservato dominio, in usufrutto o in locazione con facolta' di acquisto in capo a piu' soggetti, la targa e' rilasciata, a seconda dei casi, al comproprietario, all'acquirente...

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