Accordo tra il Governo, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativo alla definizione di alcune modalita' applicative degli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, 7, comma 2 dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2000, per il rimborso...

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2001, n. 118), per il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione; Considerato che la regione Veneto ha chiesto, con nota del 31 agosto 2001, di esaminare il suddetto atto di indirizzo e coordinamento al fine di risolvere le questioni legate all'applicabiita' degli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, 7, dello stesso; Rilevato che la materia "tutela della salute", a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione ricade nella potesta' concorrente delle regioni e che, pertanto, si e' ritenuto di individuare le modalita' applicative dell'atto di indirizzo di cui all'oggetto mediante il presente accordo; Vista la proposta di accordo in oggetto trasmessa dal Ministero della salute con nota del 29 novembre 2002, che contiene opportuni aggiornamenti degli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, 7, comma 2 del suddetto atto di indirizzo e coordinamento; Considerato che, in sede tecnica il 15 gennaio 2003, i rappresentanti delle regioni hanno avanzato alcune proposte di modifica al testo dell'accordo in esame, che sono state condivise dal rappresentante del Ministero della salute, che si e' impegnato a trasmettere nuovamente il testo dell'accordo nella stesura definitiva; Vista la proposta di accordo trasmessa dal Ministero della salute con nota del 29 gennaio 2003 nella stesura definitiva con le modifiche concordate in sede tecnica; Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle regioni, nell'esprimere il proprio assenso sullo schema di accordo in oggetto, hanno chiesto che nell'art. 2 del testo dell'accordo di sopprimere, alla prima alinea, le parole "e le Province autonome" e che tale richiesta e' stata accolta dal rappresentante del Ministero della salute; Acquisito l'assenso del Governo e dei Presidenti...

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