Determinazione del tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decretilegge 1 luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonche' della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1999

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n.

440, nonche' l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformita' di trattamento; Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66; Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni gia' impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere; Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalita' di determinazione del tasso di riferimento variabile per i mutui di cui alle leggi suddette; Visto il decreto 18 gennaio 1999, con il quale la commissione onnicomprensiva per l'anno 1999 e' stata fissata nella misura dello 0,80% per le operazioni di mutuo agli enti locali; Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento sulle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra indicate per il...

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