Applicabilità delle sanzioni penali previste dalla L. 394/1991 alle Zone Speciali di Conservazione

AutoreAngelo Vita
Pagine219-224
219
dott
Rivista penale 3/2015
DOTTRINA
APPLICAbILITà
DELLE SANZIONI PENALI
PREVISTE DALLA L. 394/1991
ALLE ZONE SPECIALI
DI CONSERVAZIONE (*)
di Angelo Vita
(*) Pubblichiamo nuovamente l’articolo già pubblicato nel n. 12/2014
senza il testo delle note, a causa di ragioni tipograf‌iche.
SOMMARIO
1. Inquadramento legislativo. 2. La reazione al D.M. 25 marzo
2005. 3. Le conseguenze delle sentenze di improcedibilità.
4. La giurisprudenza amministrativa. 5. La giurisprudenza
penale. 6. Conclusioni.
1. Inquadramento legislativo
La L. 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree
protette” detta i princìpi fondamentali per l’istituzione e la
gestione delle aree naturali protette, che sono a tale scopo
classif‌icate all’art. 2. Ivi si individuano come tali i Parchi
nazionali, i Parchi regionali, le riserve naturali statali e
regionali e, per l’ambiente marino, quelle “def‌inite ai sensi
del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterra-
neo particolarmente protette di cui alla”, nonché “quelle
def‌inite ai sensi della”.
Tale elencazione non è da considerarsi esaustiva in
quanto il comma 5 del predetto articolo prevede anche che
“il Comitato per le aree naturali protette di cui all’articolo
3 può operare ulteriori classif‌icazioni”.
Questa funzione è ulteriormente specif‌icata all’art. 3
comma 4 lett. a), ove, tra gli altri compiti previsti, il Co-
mitato ha anche quello di integrare la classif‌icazione delle
aree protette, sentita la Consulta tecnica per le aree natu-
rali protette, su istruttoria tecnica della segreteria tecnica
per le aree naturali protette (oggi segreteria tecnica per la
protezione della natura (1)).
Il Comitato per le aree naturali protette (2), dunque,
si conf‌igura, per composizione, come organo politico per
l’individuazione delle linee fondamentali dell’assetto del
territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali,
mentre la Consulta (3) risulta essere invece l’organo vo-
cato ad esprimere pareri per i prof‌ili tecnico-scientif‌ici in
materia di aree naturali protette.
Sulla base di tali norme, il Comitato, con deliberazione
(4) del 2 dicembre 1996 ha integrato la classif‌icazione
delle aree protette introducendo, tra le altre, le zone di
protezione speciale (ZPS) e le zone speciali di conserva-
zione (ZSC).
Il Comitato è stato poi soppresso dall’art. 7 comma 1
del D.L.vo 28 agosto 1997 n.281, che ne ha trasferito le
funzioni alla Conferenza Stato-Regioni.
Subito dopo la soppressione viene emanato il D.P.R. 8
settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della f‌lora e della
fauna selvatiche”.
In esso all’art. 2 si def‌iniscono i Siti di importanza co-
munitaria (SIC), i proposti SIC e le ZSC (5), nonché le
procedure per addivenire alla istituzione delle ZSC (6); al-
l’art. 4, invece, si aff‌ida la redazione delle misure di tutela
alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano
(7). È inoltre specif‌icato che nel caso in cui le zone spe-
ciali di conservazione ricadano all’interno di aree naturali
protette, si applicano le misure di conservazione per que-
ste previste dalla normativa vigente (8). All’art. 6, inf‌ine,
si prevede che gli obblighi e la tutela previsti per i SIC, i
pSIC e le ZSC si estendano anche alle Zone di protezione
speciale (ZPS), così come classif‌icate dall’art. 1 comma 5
del D.L.vo 11 febbraio 1992 n. 157 (9) in attuazione della
c.d. direttiva “Uccelli”.
Già con questa norma si rivela un cambio di indirizzo
del legislatore. Da una trattazione unitaria delle aree
naturali si passa ad un doppio binario che distingue tra
le aree naturali protette propriamente dette (quelle clas-
sif‌icate dalla L. 394/1991) e quelle tutelate dal D.P.R.
357/1997 (Sic, pSIC, ZSC e ZPS).
A conferma di ciò viene emanato il D.M. 25 marzo 2005
che annulla la delibera del Comitato del 2 dicembre 1996.
Il quadro normativo alla data di entrata in vigore del
predetto decreto prevede dunque due categorie di aree
naturali protette: quelle classif‌icate ai sensi della L.
394/1991 e quelle previste dal D.P.R. 357/1997.
Tra i vari aspetti di diversità emerge anche il diverso
impianto sanzionatorio che ne deriva, in quanto la L.
394/1991, a differenza del D.P.R. 357/1997, include all’art.
30 anche alcune fattispecie di reati.
La tutela dei Sic, pSIC, ZSC e ZPS, invece, si realizza
sostanzialmente in due disposizioni:
nelle misure di conservazione che l’art. 4 del D.P.R.
357/1997, prevede vengano poste in essere dalle Regioni
competenti;
e nella valutazione di incidenza, ex art. 5 del predetto
Decreto, che costituisce essenzialmente una misura di
tutela preventiva.
Posto che l’ordinamento penale è a competenza esclu-
siva del legislatore statale, e che, invece, le misure di
tutela sono nella competenza legislativa delle regioni, do-
vrebbe dedursi che per le aree protette dal D.P.R. 357/1997
si esclude la tutela di carattere penale.
Questo punto ha bisogno di due ulteriori precisazioni,
necessarie per comprendere anche le posizioni della giuri-
sprudenza che saranno esposte nel seguito.
In primo luogo è necessario evidenziare che una lettura
attenta dell’art. 30 rivela che anche la L. 394/91 tutela in
modo differente le aree protette ivi disciplinate.

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