DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1998, n. 309 - Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE, relativa ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazione di carni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, e l'allegato C; Vista la direttiva 94/65/CE, del Consiglio del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni e che abroga la direttiva 88/657/CEE, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 92/110/CEE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n.

227, recante regolamento di attuazione della direttiva 88/657/CEE; Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 aprile 1998; Ritenuto di non dover aderire alla richiesta del Consiglio di Stato di riformulazione dell'articolo 5, comma 1, lettera c), considerato che il testo originario fornisce maggiori garanzie di tutela della salute dei consumatori, consentendo l'impiego delle carni congelate nel rispetto dei limiti temporali di conservazione ivi indicati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita';

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente regolamento stabilisce le norme applicabili alla produzione ed immissione sul mercato dell'Unione europea, nonche' alle importazioni di carni macinate e di preparazioni di carni.

  2. Il presente regolamento non si applica: a) alle carni macinate ed alle preparazioni di carni che sono prodotte, per la vendita diretta al consumatore finale, in esercizi per la vendita al minuto o in laboratori adiacenti ai punti di vendita; b) alle carni, separate meccanicamente, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di carne da sottoporre a trattamento termico in stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche.

  3. La produzione e l'immissione sul mercato di carni destinate ad essere utilizzate come materia prima per la produzione del trito di salumeria restano disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche.

    Art. 2.

    Definizioni

  4. Ai fini del presente regolamento si applicano, ove necessario, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, ed all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231, e loro successive modifiche; inoltre si intende per: a) carni macinate: le carni che sono state sottoposte ad una operazione di macinazione in frammenti o ad un passaggio in un mulino elicoidale; b) preparazioni di carni: le carni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, quelle di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e successive modifiche, quelle di cui dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, nonche' le carni che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3, 6 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e successive modifiche, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o un trattamento comunque insufficiente a modificare la struttura cellulare della carne al centro e a far venir meno le caratteristiche della carne fresca; c) condimenti: il sale destinato al consumo umano, la senape, le spezie e loro estratti aromatici, le erbe aromatiche e loro estratti aromatici; d) laboratorio di produzione: ogni laboratorio, in cui si procede alla preparazione di carni macinate o di preparazioni di carni, che: 1) e' situato in un laboratorio di sezionamento riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e rispondente ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo I, nel caso di produzione di carni macinate; 2) e' situato in uno stabilimento riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, o del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, o del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, o del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, o del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, e rispondente ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo III, punto 1, nel caso di produzione di preparazioni di carni; 3) non e' situato in uno degli stabilimenti di cui ai punti 1) e 2) e risponda ai requisiti di cui all'allegato I, capitolo I, punto 2, o di cui all'allegato I, capitolo III, punto 2. Tale laboratorio di produzione e' definito "unita' di produzione autonoma"; e) scambi: scambi tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del trattato; f) autorita' competente: il Ministero della sanita', la regione o provincia autonoma e l'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio ad effettuare i controlli veterinari; g) veterinario ufficiale: il veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio responsabile della vigilanza e dell'ispezione nello stabilimento.

    Art. 3.

    Immissione sul mercato di carni macinate

  5. Le carni fresche provenienti dalle specie bovina, suina, ovina e caprina, possono essere immesse sul mercato, sotto forma di carni macinate, solo se: a) sono state preparate con muscoli striati, compresi i tessuti adiposi adiacenti, con l'esclusione dei muscoli del cuore, che soddisfano i requisiti di cui: 1) all'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; 2) al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231, e controllati conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n.

    93, se importate; b) sono state preparate nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, capitolo II, in un laboratorio di produzione che: 1) rispetti le prescrizioni di cui all'allegato I, capitolo I, punti 1, 2 e 3; 2) abbia ottenuto il riconoscimento previsto all'articolo 8; c) sono state controllate conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I, capitolo V e all'articolo 9; d) sono state bollate ed etichettate conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I, capitolo VI; e) sono state confezionate, imballate e depositate conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I, capitoli VII e VIII; f) sono state trasportate conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I, capitolo IX; g) sono accompagnate durante il trasporto da: 1) un documento di accompagnamento commerciale, rilasciato nello stabilimento di spedizione, recante il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento. Tale documento deve essere conservato per un anno dal destinatario per essere presentato, su richiesta, all'autorita' competente; se si tratta di dati informatici, questi vanno stampati a richiesta di tale autorita'. Per le carni macinate destinate alla Finlandia ed alla Svezia, il documento di accompagnamento commerciale deve recare una delle indicazioni previste nell'allegato IV, parte IV, terzo trattino, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche. Tuttavia, se le carni spedite verso un Paese membro sono destinate poi ad essere esportate verso un Paese terzo dopo la macinatura, l'autorita' competente dello Stato membro di destinazione puo' chiedere un certificato sanitario. Le spese sostenute per tale certificazione sono a carico degli operatori; 2) un certificato sanitario, in conformita' all'allegato III, qualora si tratti di carni provenienti da un laboratorio di produzione situato in una regione o in una zona soggetta a restrizioni sanitarie o di carni destinate ad un altro Stato membro, con transito, in autocarro sigillato, attraverso un Paese terzo.

  6. Le carni suine fresche, oltre a rispettare le prescrizioni di cui al comma 1, lettera a), devono essere state sottoposte ad un esame per la ricerca delle trichinelle o ad un trattamento con il freddo conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 192, e successive modifiche.

  7. Le carni macinate, oltre che conformi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, devono: a) essere ottenute da carni fresche che: 1) se congelate o surgelate e disossate sono state immagazzinate, per un periodo massimo di diciotto mesi se trattasi di carni bovine, di dodici mesi se trattasi di carni ovine e caprine e di sei mesi se trattasi di carni suine, in un deposito frigorifero autorizzato conformemente all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche. Il veterinario ufficiale puo' tuttavia autorizzare il disossamento sul posto delle carni suine e ovine, immediatamente prima della loro macinazione, a condizione che quest'operazione si svolga in condizioni d'igiene e di sanita' soddisfacenti; 2) se refrigerate sono state utilizzate entro un periodo massimo di sei giorni dalla macellazione degli animali, oppure entro un periodo massimo di quindici giorni dopo la macellazione nel caso di carni bovine disossate ed imballate sottovuoto. Il rispetto di tale condizione e' verificato secondo il metodo indicato con provvedimento del Ministero della sanita'; b) essere sottoposte ad un trattamento a freddo al massimo entro un'ora dopo le operazioni di porzionatura e di confezionamento, salvo il caso in cui si ricorra a procedimenti che richiedano l'abbassamento della temperatura interna delle carni nel corso della loro preparazione; c) essere confezionate ed imballate e presentarsi, alternativamente: 1) in stato di refrigerazione, a condizione che siano state preparate con carni di cui alla lettera a), numero 2), e...

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