DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 148 - Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d''acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche'' alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.

Capo I
Oggetto, campo di applicazione e definizioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici ed alle misure di lotta contro tali malattie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, recante regolamento concernente attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquacoltura;

Visto Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera del deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalita' ed ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto legislativo stabiliscono:

    1. le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti;

    2. le misure preventive minime intese ad accrescere il livello di sensibilizzazione e di preparazione delle autorita' sanitarie competenti, dei responsabili delle imprese di acquacoltura e di altri operatori del settore nei confronti delle malattie negli animali d'acquacoltura;

    3. le misure minime di lotta da applicarsi in caso di presenza sospetta o conclamata di un focolaio di talune malattie degli animali acquatici.

  2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali conserva la facolta' di adottare misure piu' rigorose nel settore oggetto dell'articolo 14 e del capo V, purche' tali misure non inficino gli scambi commerciali con altri Stati membri.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - Il testo dell'art. 1, commi 1 e 3, e dell'allegato B

    della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella

    Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, supplemento ordinario, e' il seguente:

    Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli Allegati A e

    B. Per le direttive elencate negli Allegati A e B il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli Allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. (Omissis).

    3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'Allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'Allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o

    5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

    .

    Allegato B

    (Articolo 1, commi 1 e 3)

    2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE

    del Consiglio.

    2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive

    78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva

    84/253/CEE del Consiglio.

    2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio

    78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di societa', 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati,

    86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

    2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva

    91/157/CEE.

    2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del

    Consiglio relativamente alla costituzione delle societa' per azioni nonche' alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale.

    2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.

    2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del

    Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

    2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva

    82/714/CEE del Consiglio.

    2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.

    2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata).

    2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

    2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

    2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

    2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

    18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del

    Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n.

    1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

    (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

    2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalita' di esecuzione della direttiva 85/611/CEE

    del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto...

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